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Come impedire la vendita o il pignoramento della casa coniugale che ti è stata assegnata

casa coniugale, figli, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 35 Comments »

proteggere-casaMolti miei lettori si trovano in una situazione per cui gli è stata assegnata la casa coniugale ma questa non è di loro proprietà o è loro solo in parte. Per questo si chiedono:

“La casa coniugale assegnatami, può essere venduta o pignorata dal coniuge comproprietario o proprietario esclusivo anche se il Giudice ha stabilito, durante la separazione (o il divorzio), che posso viverci con i figli?

In primo luogo facciamo una distinzione tra vendita e pignoramento.

La vendita della casa coniugale assegnata

Anzitutto la Cassazione ha stabilito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni decorrenti dalla data di assegnazione o anche oltre i nove anni se il titolo viene trascritto” (Cass. SU 26.7.2002 n. 11096; Cass., Sez. I, 22.11.2007 n. 24321).

Questo vuol dire che se il coniuge comproprietario o proprietario esclusivo della casa coniugale la vende tu:

1) Anche se  non hai trascritto il provvedimento del Giudice, non corri rischi per nove anni: l’acquirente infatti, dovrà rispettare il provvedimento di assegnazione del Giudice per tutto questo periodo. Non potrà quindi prendere possesso della casa per nove anni, anche se l’ha comprata regolarmente.

2) Se invece trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale presso il conservatore dei registri immobiliari, come se fosse un atto pubblico di compravendita stipulato davanti ad un notaio, allora non correrai rischi finchè vivrai nella casa con i figli, ossia finchè questi non saranno indipendenti.

In pratica si crea un vincolo di destinazione nell’interesse dei figli per la persona che acquista la casa dopo la trascrizione del provvedimento deve rispettarlo.

Capito la convenienza della trascrizione? Certo, costa ma il vantaggio è enorme.

Il pignoramento della casa coniugale assegnata

Qui dobbiamo guardare all’art. 2812 c.c. secondo il quale se c’è un’ipoteca precedente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione allora il creditore ipotecario può pignorare la casa e venderla. In tal caso il diritto di godimento della casa coniugale si estingue.

Quindi, secondo questo art., possiamo avere due situazioni:

a) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è successivo all’ipoteca.

In questo caso è inutile che tu trascriva il provvedimento, perchè i creditori possono espropriarla trascorsi nove anni dall’assegnazione, anche se lo trascrivi. In tal caso il diritto di abitazione si estingue e puoi solo avere diritto ad  una parte del ricavato ma solo dopo che il creditore si è preso la sua parte.

b) C’è il provvedimento di assegnazione ma non c’è ancora l’ipoteca.

In questo secondo caso hai due possibilità: trascrivere il provvedimento di assegnazione oppure no. Nella prima ipotesi i creditori dovranno rispettare il provvedimento di assegnazione finchè non sarà revocato. Nella seconda saranno liberi di pignorare la casa.

Tuttavia la Cassazione ritiene che la differenza sta nel trascrivere o meno il provvedimento prima del pignoramento e non dell’ipoteca, per cui:

1) Se non trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale prima del pignoramento allora i creditori potranno pignorarla e quindi venderla una volta trascorsi i nove anni dalla data dell’assegnazione.

2) Se invece trascrivi il provvedimento prima del pignoramento allora potrai stare tranquillo perchè potrai continuare ad abitare nella casa coniugale finchè  i figli non saranno indipendenti economicamente.

Questa soluzione è giustificata dalla Cassazione con l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio, che è applicabile anche alla separazione. Infatti questo ‘art. richiama l’art. 1599 c.c. che si riferisce però all’affittuario equiparandolo in questo modo all’assegnatario della casa coniugale. (Cass. 26 luglio 2002 n. 11096; Cass. 2 aprile 2003 n. 5067; Cass. 29 agosto 2003 n. 12705).

Tuttavia si tratta di una lettura un pò isolata della Corte di Cassazione, per cui in corso di causa il Giudice potrebbe non accoglierla. Ti consiglio, perciò, di fare affidamento più su ciò che dice l’art. 2812 c.c., onde evitare rischi!

 

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marzo 11th, 2010 |

Tags: assegnazione, casa coniugale, separazione, trascrizione provvedimento




Conosci anche tu gli effetti della riconciliazione dei coniugi separati!

alimenti, comunione legale, doveri coniugali, mantenimento, separazione coniugi 2 Comments »

arcob

 

Oggi voglio parlarti di un argomento allegro e positivo. Ti descriverò una situazione che comporterà la fine di tutti i problemi relativi all’assegnazione della casa, all’affido dei figli e alla corresponsione dell’assegno di mantenimento!

              

Ti parlerò della riconciliazione dei coniugi e dei suoi effetti: sì perché ogni cosa che fai ha delle conseguenze giuridiche.

 

Anzitutto, ti sei mai chiesto quando si può parlare di riconciliazione?

 

La Giurisprudenza ritiene che possa parlarsi di riconciliazione quando c’è una ripresa della vita coniugale in tutti i suoi aspetti. Quando vengono ripristinati tutti i doveri coniugali, e ricostruita la “comunione materiale e spirituale” che sta alla base del matrimonio.

 

Non basta, invece, che facciate un semplice tentativo o che facciate una vacanza insieme!

 

La riconciliazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

 

Potete realizzare una conciliazione espressa con un accordo scritto, in cui dichiarate di volere riprendere la normale vita matrimoniale e ripristinare tutti i doveri.

 

La conciliazione tacita si realizza, invece, nel momento in cui decidete di tornare insieme a tutti gli effetti. Ovviamente l’elemento “spia” di questa riconciliazione è sicuramente la ripresa della coabitazione.

 

Per quanto riguarda gli effetti propri della riconciliazione devi sapere che:

 

  • Nel caso in cui tu abbia in corso una causa di separazione giudiziale o consensuale, la riconciliazione comporterà l’abbandono della causa
  • Sicuramente sai che non puoi chiedere il divorzio prima che siano passati tre anni dalla separazione. Se tornate insieme questo termine si interrompe e il conteggio ricomincia da capo, ossia da un’eventuale nuova separazione
  •  Si ripristina la presunzione legale di paternità: il figlio nato entro i 180 giorni da quando siete tornati insieme si presume concepito durante il matrimonio
  • Ovviamente, cessa l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, visto che mancano i presupposti
  • Si ricostituisce la comunione legale dei coniugi: praticamente da ora in poi tutto ciò che comprerai sarà considerato di entrambi. Invece tutto quello che hai comprato da quando ti sei separato a quando siete tornati insieme sarà solo tuo!

 

Ora la cosa più saggia che potete fare è andare all’anagrafe e far annotare, a margine dell’atto di matrimonio, l’avvenuta riconciliazione.

 

Infatti devi sapere che la separazione dei coniugi viene annotata sull’atto di matrimonio. E’ una forma di pubblicità. Serve a far sapere a tutti che sei separato, soprattutto ai creditori. In questo modo, se dopo la separazione il coniuge contrae dei debiti, il creditore non potrà chiedere i soldi anche a te.

 

Ora ti faccio un esempio per capire l’importanza di questa annotazione.

 

 Ammettiamo che tu e il coniuge siate tornati insieme e che non abbiate fatto però annotare l’avvenuta riconciliazione ai margini dell’atto di matrimonio, come prescritto dagli artt. 63 e 69 del D.P.R. n. 396/00.

 

Quindi all’anagrafe risulta che siete separati e che non c’è tra voi comunione di beni.

 

Ora, se l’altro, dopo la riconciliazione, compra un immobile, questo ricadrà nella comunione di beni. Questo tuttavia vale solo per quanto riguarda i rapporti tra voi.

 

Se successivamente, però, lo vende a tua insaputa (non potrebbe farlo, visto che siete comproprietari per effetto della ricostituita comunione) a chi lo compra risulterà l’unico proprietario, perché dall’atto di matrimonio risulta separato.

 

Di conseguenza non potrai far annullare la vendita!

 

Quindi, se è tua intenzione fare acquisti o se vuole farli l’altro e vi siete appena riconciliati, fai annotare la riconciliazione ai margini dell’atto di matrimonio all’anagrafe, o rischi di non poterti opporre ad un’eventuale e successiva vendita fatta a tua insaputa!

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luglio 23rd, 2009 |

Tags: alimenti, comunione legale coniugi, doveri coniugali, mantenimento, riconciliazione, separazione




Ecco spiegate le conseguenze della separazione!

separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale No Comments »

domino-effect-b 

Sto per svelarti quello che molti vogliono sapere, che chiedono sui forum, che mi domandano nelle e-mail e che oggi spiegherò in modo semplice a te, che leggi questo blog e che, magari, mi segui grazie all’ iscrizione alla newsletter, : quali sono le conseguenze della separazione.

 

In particolare molti mi domandano se con la separazione viene meno la comunione legale con il coniuge.

 

Se anche tu vuoi conoscere la risposta a questa domanda, allora leggi questo post.

 

Gli effetti.

 

L’art. 191 c.c. stabilisce che, a seguito della separazione consensuale, di quella giudiziale o del divorzio, si producono 4 effetti:

 

1. Cessa lo stato di comunione legale e subentra il regime della separazione dei beni

 

Praticamente da questo momento in poi qualsiasi cosa comprerai e qualsiasi debito farai non rientrerà più nella comunione legale ma sarà solo tuo.

 

Prima, invece, anche se compravi un bene all’insaputa del coniuge, questo entrava automaticamente a far parte della comunione legale.

 

Non pensare, però, che la separazione realizzi anche una divisione dei beni perché per ottenerla devi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale, in caso non riuscissi a trovare un accordo su come dividervi i beni.

 

2. Alcuni beni entrano a far parte della comunione legale

 

Durante il matrimonio non tutti i beni fanno automaticamente parte della comunione.

 

Ci sono beni che sono personali solo finché non si scioglie la comunione. Quando ciò accade, entrano nella comunione dei beni, sempre che non siano stati consumati. Praticamente sto parlando dei risparmi.

 

Ti faccio alcuni esempi.

 

Le entrate prodotte dai beni personali dei coniugi non rientrano nella comunione.

 

Se hai un bene personale (perché l’hai acquistato prima delle nozze, perché l’hai ricevuto in eredità ecc.) e lo vendi, lo affitti e, comunque, ne ricavi denaro, questi soldi non entrano nella comunione fino al momento in cui questa si scioglie, (e sempre che tu non abbia già speso il denaro ricavatone) ossia nel momento in cui si realizza la separazione o il divorzio dei coniugi.

 

Non ne fanno parte neanche i guadagni derivanti dall’attività professionale di ognuno di voi due che avete risparmiato. Ma vi rientreranno se, al momento in cui la comunione si scioglie, (ossia con la separazione o uno degli altri casi contemplati dall’art. 191 c.c.) non sono stati spesi.

 

Lo stesso può dirsi per quei beni, anche immobili, che hai acquistato per l’esercizio dell’ impresa costituita dopo il matrimonio o per gli incrementi dell’impresa che c’era anche prima delle nozze.

 

I beni che invece servono per l’esercizio della professione (di medico, ingegnere, avvocato, dentista ecc.) non entrano mai nella comunione.

 

3. Si instaura la comunione ordinaria per i beni oggetto della comunione

 

Da questo momento in poi i beni che facevano parte della comunione fin dal principio e quelli che vi sono entrati a seguito dello scioglimento, saranno regolati dalle disposizioni in materia di comunione ordinaria previsti dagli artt. 1100 c.c. e seguenti.

 

4. Puoi chiedere la divisione dei beni comuni

 

Dopo lo scioglimento della comunione potrai chiedere che il tuo patrimonio sia diviso da quello dell’ex coniuge. Perché ciò sia possibile, però, è necessario che ognuno di voi restituisca le somme prelevate dal patrimonio comune a vantaggio di quello di uno solo di voi due.

 

Se, per esempio, hai aggiustato la casa di tua proprietà esclusiva utilizzando i soldi di entrambi, dovrai restituire la somma che non era tua al coniuge, perché la legge lo considera una specie di prestito.

 

Ugualmente può dirsi nel caso in cui i creditori di uno solo di voi abbia aggredito anche il patrimonio dell’altro.

 

Fatti questi rimborsi e restituzioni, dovrai considerare quali sono i beni, i debiti e i crediti del patrimonio.

 

A questo punto, dopo che hai fatto un po’ di conti, potrai chiedere la divisione dei beni, ripartendo in parti uguali debiti e crediti.

Tra l’altro, con la separazione non avrai più il dovere di coabitazione, mentre rimangono inalterati gli altri doveri coniugali. In teoria, quindi, dovresti rimanere fedele al coniuge. In pratica la Cassazione ha più volte sentenziato che l’infedeltà, dopo la separazione, non è obbligatoria.

 

Momento in cui si scoglie la comunione.

 

Per fare tutto questo è necessario conoscere il momento preciso in cui la comunione si scioglie.

 

Come ti ho detto la comunione si scioglie nel momento in cui i coniugi si separano o divorziano.

In particolare lo scioglimento si verifica solo nel momento in cui:

 

  • passa in giudicato la sentenza di separazione giudiziale;

questo si verifica dopo che non è più possibile appellarla, ossia 1 anno dalla pubblicazione o 30 giorni dalla notifica all’altra parte.

 

  • c’è l’omologa della separazione consensuale e il provvedimento non è più soggetto a reclamo;

cioè trascorsi 10 giorni dalla notificazione o pubblicazione del decreto.

 

  • passa in giudicato la sentenza di divorzio;

vale quanto detto per la separazione consensuale.

 

A questo punto puoi chiedere la divisione dei beni. Anche qui hai due strade: puoi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale. Ovviamente la prima ipotesi è più veloce ed economica, mentre la seconda può protrarsi per molti anni e costarti parecchio.

 

Ti consiglio di pensarci bene!

 

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luglio 16th, 2009 |

Tags: separazione, separazione consensuale, separazione giudiziale




Fai confusione tra mantenimento e alimenti? Ecco spiegata la differenza!

alimenti, mantenimento, separazione coniugi 7 Comments »

Fragen

 

Sei tra quelli che non riescono a capire la differenza tra alimenti e mantenimento?

 

Allora questo post è quello che fa per te! Dopo averlo letto non avrai più dubbi!

Anzitutto devi sapere che il mantenimento è un diritto più ampio e comprende anche gli alimenti ma che, comunque, i due diritti sono ben diversi.

 

Gli alimenti

 

Potrai chiedere gli alimenti al tuo ex coniuge solo se:

 

a) Ti trovi in uno stato di bisogno

 

b) Non puoi lavorare

 

c) Il tuo ex può permettersi di pagarti gli alimenti

Specifichiamo ora questi 3 punti:

a) Puoi dire di trovarti in uno stato di bisogno se il tuo reddito o il tuo patrimonio non sono sufficienti a permetterti di affrontare le spese minime della vita di tutti i giorni: vitto, alloggio, vestiti, assistenza medica, oltre a quei beni e servizi che, secondo le attuali esigenze di vita, sono necessarie a svolgere un’esistenza dignitosa (come quelle per l’istruzione, i libri, ecc.).

b) Attenzione: ho detto non puoi! Ovviamente non potrai chiedere gli alimenti se non lavori per scelta.

Se però non puoi lavorare perché, magari, sono dieci anni che non lavori più (e non è che il tuo ex coniuge può pretendere che cominci adesso!!!), perché non hai mai lavorato, hai problemi di salute, o non riesci a trovare un impiego adatto alle tue attitudini e condizioni, allora la tua richiesta di alimenti sarà legittima!!

Ovviamente la situazione andrà valutata caso per caso, quelle che ti do sono solo delle linee generali, in quanto si tiene conto di innumerevoli fattori, come l’età, lo stato sociale, la salute, ecc.

c) Per capire se il coniuge può permettersi di pagarti gli alimenti, si guarderà non solo ai redditi di chi è obbligato, ma a tutti i suoi beni, mobili, immobili, crediti, investimenti ecc.

Il mantenimento

Per quanto riguarda il mantenimento, potrai chiederlo se:

1) Non ti è stata addebitata la separazione

2) Non hai i soldi sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello che avevi durante il matrimonio

3) C’è differenza tra il tuo reddito e quello del coniuge a cui vuoi chiedere il mantenimento

Anche qui cercherò di spiegarti questi punti:

1) Per quanto riguarda l’addebito della separazione ti rimando a questo post.

2) Anche qui bada bene che non parlo dello stesso tenore di vita, ma di un tenore di vita “simile” a quello di cui godevi prima. Devi considerare, infatti, che condurre due vite separate comporta il doppio dei costi, per cui un certo impoverimento si ripercuoterà su tutti e due.

3) L’assegno di mantenimento ha proprio il compito di correggere questa disparità tra i due  redditi. Bada bene che anche qui, con il termine redditi, non si intendono solo gli stipendi ma si guarda a tutti i beni in vostro possesso, mobili, immobili, azioni, investimenti ecc.

Considera poi che il giudice, nel decidere se hai diritto all’assegno, guarderà non solo se lavori, ma anche se sei in grado di farlo. Ovviamente la tua capacità lavorativa deve essere attuale e concreta. Se è molto che non lavori, è difficile che tu riesca a trovare un’occupazione e questo la legge lo sa.

Se durante le nozze avevate ad es. stabilito che tu non lavorassi, non sarai tenuto a trovarti un lavoro ora, perché la separazione tende a conservare lo stato di fatto esistente durante il matrimonio.

Però l’assegno può esserti rifiutato o diminuito se risulta che, se volessi, potresti trovarti un lavoro adatto alle tue capacità.

Conclusioni

In pratica, potrai chiedere il mantenimento se hai i requisiti che ti ho appena descritto. Di solito l’assegno per il mantenimento è più consistente di quello per gli alimenti, perché non deve coprire solo i tuoi bisogni minimi ma tentare di equiparare le vostre condizioni economiche.

Perciò potrai chiederlo e ottenerlo anche se lavori ma guadagni meno del tuo coniuge perché mira a garantirti un tenore di vita analogo a quello che avevi e sempre a patto che tu non sia responsabile della separazione,

Invece gli alimenti ti sono dovuti quando sei totalmente privo dei mezzi economici necessari a provvedere ai bisogni essenziali (in pratica se non lavori e non puoi farlo) e questo anche se ti è stata addebitata la separazione. 

Quindi il tuo coniuge potrebbe rifiutarsi di pagarti il mantenimento ma gli sarà più difficile sottrarsi all’obbligo di pagarti gli alimenti.

 

 

 

 



 



 







 



 

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giugno 22nd, 2009 |

Tags: alimenti, mantenimento, separazione




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