Anche tu sei insoddisfatto degli accordi che hai firmato quando ti sei separato?
Pensi che siano ormai ingiusti, magari perchè adesso il coniuge lavora e non ti va proprio l’idea di continuare a pagargli il mantenimento!
Allora sei nel posto giusto al momento giusto!
Infatti l’art. 156 c.c. stabilisce che, se ci sono validi motivi, puoi chiedere al giudice la revoca o la modifica dei provvedimenti (sia personali che patrimoniali) adottati durante la separazione, seguendo la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c.
Quando puoi chiedere la modifica.
Puoi chiedere la modifica solo se la situazione è cambiata da quando ti sei separato!
In pratica è necessario che si siano verificate circostanze nuove. Con questo termine si intendono sia i fatti che si sono modificati dopo la separazione, che quelli che erano già presenti ma che il giudice non ha potuto considerare.
Se invece la situazione è tale e quale a quando vi siete separati, allora non avrà senso chiedere una modifica.
Facendo alcuni esempi, potrai chiedere la modifica se:
1) Versi un mantenimento all’ex che prima non lavorava, mentre ora sì.
In questa ipotesi potrai chiedere al Giudice di ridurre o annullare l’assegno di mantenimento.
L’annullamento ci sarà solo se i tuoi e i suoi redditi sono più o meno equivalenti.
2) Hai perso il lavoro, o guadagni meno.
Puoi chiedere un aumento dell’assegno che percepisci, o una riduzione o annullamento di quello che versi.
3) Dai un mantenimento a tuo figlio, che però ora lavora.
In questo caso puoi chiedere di essere esentato dal versare l’assegno o di ridurne la misura. Questo, però, non è sempre possibile: infatti, la Cassazione (Cass., sez. I, 11.1.07, n. 407) ha stabilito che, anche se tuo figlio lavora come apprendista o interinale, non non vuol dire che sia indipendente economicamente. E’ risaputo che gli apprendisti hanno guadagni inferiori rispetto agli operai che svolgono lo stesso mestiere e che il rapporto di lavoro a tempo determinato è, per sua natura, solo temporaneo.
Se, invece, non lavora per colpa sua, perchè, ad es., passa tutto il giorno a poltrire invece che cercare un lavoro, allora puoi chiedere la modifica dell’assegno (Cass., Sez. I, 7.4.06, n. 8221).
4) I tuoi figli non vivono più nella casa coniugale.
Se i tuoi figli non vivono più nella casa coniugale puoi chiedere una modifica della concessione dell’immobile. Infatti la casa coniugale viene di solito assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli. Se però questi non vivono più con il coniuge a cui sono stati affidati e la casa è in comproprietà o è tua, allora puoi chiedere che venga divisa tra te e l’ex o ti venga restituita.
Questa possibilità si presenterà sia nel caso in cui i figli siano andati a vivere per conto proprio sia nel caso in cui facciano l’università e tornino a casa solo per il fine settimana (Cass. 22.4.2002 n. 5857).
Come chiedere la modifica degli accordi.
Hai due strade: la più semplice e gratuita è quella di fare un accordo tra voi. La Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 20.10.2005, n. 20290) ritiene che, in base all’art. 1322 c.c., gli ex-coniugi possono modificare i patti contenuti nell’omologa di separazione purchè i nuovi accordi non siano contrari a quanto stabilito dagli artt. 143, 147 e 148 c.c. e cioè:
art. 143 c.c: Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
art. 147 c.c.: Entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
art. 148 c.c.: Gli obblighi nei confronti dei figli vanno adempiuti in relazione ale proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo e professionale.
Ovviamente gli accordi non dovranno essere in contrasto con l’interesse dei figli, che va sempre salvaguardato.
La seconda strada è quella di proporre un ricorso in Tribunale secondo quanto stabilito dall‘art. 710 c.p.c.
Dovrai quindi rivolgerti ad un avvocato che redigerà il ricorso con allegati i documenti necessari a provare che la situazione economica si è modificata, lo depositerà in Tribunale e presenzierà l’udienza nel giorno stabilito.
Una sola udienza potrebbe non essere necessaria, soprattutto se l’altra parte contesta i motivi del ricorso e non è disposta a trovare un accordo per chiudere amichevolmente la causa.
Questo vuol dire che ti ci vorranno tempo e soldi. Di solito, però, se il processo non va troppo per le lunghe e non si devono fare tante testimonianze o richiedere perizie e consulenze ne vale la pena.
Ti faccio un esempio: il processo, se non va troppo per le lunghe, dovrebbe costarti circa 2.000.00 € (ovviamente è solo una stima….i costi salgono a seconda del numero di udienze, degli atti che l’avvocato prepara, dei testimoni che deve sentire ecc.). Se, però, riesci a risparmiare, ad es., 200 € al mese di assegno di mantenimento, recuperi i costi della causa in Tribunale in meno di un anno.
Conclusioni.
Come vedi, hai la possibilità di modificare gli accordi man mano che le situazioni cambiano e non solo una volta. Infatti, se nel tempo la situazione cambia ancora potrai chiedere una nuova modifica.
Ovviamente dovrai provare che la nuova situazione incide sulla tua situazione patrimoniale a tal punto da costringerti a fare questa richiesta.
Se, però, vuoi risparmiarti i soldi del processo, cerca di fare un accordo con l’ex e convincerlo ad essere ragionevole e a risparmiare denaro.
Magari, a quel punto, potresti rivolgerti ad un legale affinchè verifichi che l’accordo raggiunto tra voi sia rispettoso delle norme di legge di cui ti ho parlato prima.
Sicuramente ti costerà meno di una causa in Tribunale, il cui esito è sempre incerto sia per costi che per risultati!
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