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Ti svelo come fare una separazione senza avvocato!

separazione consensuale, separazione senza avvocato No Comments »

separazione

Hai mai desiderato conoscere un modo per affrontare la separazione consensuale che sia semplice, veloce ed economico? Vuoi separarti senza spendere una fortuna? Vuoi che tutto si concluda in modo breve e avendo ben chiaro quali sono i passi da compiere?

Ebbene, preparati, perchè sto per darti una grande notizia, che cambierà per sempre e in meglio la tua vita: devi sapere che alcuni Tribunali italiani permettono ai coniugi di fare una separazione consensuale senza l’assistenza di un avvocato!

Capisci il vantaggio? Immagina come sarà più semplice ed economico per te separarti se:

  • non dovrai recarti nello studio di un avvocato dopo aver preso un appuntamento;
  • non sarai costretto a stare faccia a faccia con lui per spiegargli la situazione (che crea sempre un pò d’ansia);
  • potrai risparmiare sulle spese legali e permetterti finalmente di separarti!

Tutto in modo più semplice, più veloce e soprattutto più economico!

Se tu e il tuo coniuge volete fare una separazione consensuale senza “dissanguarvi”dovrete:

  1. Accordarvi sulle questioni principali quali l’affido dei figli, l’importo dell‘assegno per il loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale mantenimento per il coniuge ;
  2. Recarvi in Tribunale e chiedere alla cancelleria della volontaria giurisdizione (basta chiedere all’usciere all’ingresso) se nel Tribunale in cui dovete presentare il ricorso è possibile separarsi senza avvocato. Se vuoi saperne di più sul Tribunale a cui devi rivolgerti e avere istruzioni più dettagliate sul da farsi scarica questa guida completamente gratuita;
  3. Riempire il modulo in fondo alla pagina specificando le condizioni a cui volete separarvi, indicando anche i vostri redditi. Entro pochissimi giorni riceverai il preventivo di spesa (assolutamnete gratuito e non vincolante). Successivamente, in caso di accettazione del preventivo, provvederò io alla redazione del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e del modulo istat da depositare insieme al ricorso;
  4. Recarti in Tribunale con il coniuge e seguire passo passo le indicazioni della guida gratuita scaricabile da qui;

So cosa stai pensando:

“Ma avvocato…..è davvero così semplice?”

Sì, perchè una volta che avrai preso accordi con il coniuge e sarai sicuro di poterti separare senza avvocato, ti basterà contattarmi riempendo il modulo che trovi in fondo alla pagina, indicando:

1) Le condizioni a cui volete separarvi (riguardo ad assegnazione casa coniugale, assegnazione e mantenimento figli ed eventuale mantenimento coniuge);

2) I vostri redditi, come da dichiarazioni degli ultimi due anni;

3) La presenza o meno di figli e gli accordi da voi presi per il loro affidamento e mantenimento;

4) La situazione della casa coniugale (se di proprietà e di chi dei due, se in affitto, comodato ecc.);

Con queste informazioni alla mano sarò in grado di dirvi se le condizioni da Voi scelte sono eque e accettabili per il Tribunale, che è attento soprattutto per quanto riguarda i figli.

A questo punto, ti basterà inviarmi i documenti che vi chiederò e indicarmi le condizioni a cui volete separarvi. Vi invierò il ricorso entro 4 - 7 g iorni lavorativi dal ricevimento del pagamento e di tutti i documenti necessari. Una volta ricevuto il ricorso ti basterà seguire la procedura che ti spiego in questa guida completamente gratuita.

Capisci l’importanza per te di questa offerta?

  • Potrai avere una consulenza legale senza doverti muovere da casa, semplicemente riempendo il modulo in fondo alla pagina e contattandomi via e-mail o su skype;

  • Avrai il ricorso per la separazione in tempi brevi (4 - 7 giorni lavorativi) dal pagamento e dalla ricezione dei documenti richiesti;

  • Il tutto con un notevole risparmio economico.

Quindi non aspettare, scarica la guida, verifica se nel Tribunale della tua città è possibile separarsi senza avvocato e poi riempi il modulo qui sotto e richiedimi un preventivo.

Oggi hai questa grande opportunità. Perchè non approfittarne?

N.B. A seguito delle recenti modifiche introdotte dal Governo,  il procedimento di separazione consensuale è soggetto ad un contributo unificato di € 37,00, mentre per la separazione giudiziale il contributo è di € 85,00. Inoltre, mentre prima era necessario allegare l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio, il certificato di residenza e lo stato di famiglia, (oltre che alla dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni, ancora obbligatoria) ora tutti questi documenti sono sostituiti dall’autocertificazione.

Consiglio comunque, per evitare errori, di reperire sempre i suddetti documenti presso l’ Anagrafe competente. Alcune Anagrafi consentono di fare la richiesta anche on - line.

Completa e invia il seguente modulo per richiedere un preventivo gratuito e non vincolante

*(indica campo obbligatorio)


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febbraio 1st, 2012 |

Tags: assegnazione casa, assegno mantenimento, casa coniugale, figli, gratis, senza avvocato, separazione consensuale




Ti svelo come vanno divise le spese per la casa coniugale tra coniugi separati

casa coniugale, divorzio, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 29 Comments »

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Oggi scrivo questo post su suggerimento di alcuni miei clienti che spesso mi chiedono chi tra i conigi debba sostenere le spese della casa coniugale.

A parte quelle del mutuo e dell’affitto, infatti, che spesso vengono stabilite con l’accordo di  separazione, ci sono una serie di costi da sostenere di cui pochi parlano.

Se anche tu ti stai facendo la stessa domanda, allora sei nel post(o) giusto!

Anzitutto stabiliamo quali sono le spese da dividersi dopo la separazione:

1. L’ICI (nel caso in cui la casa coniugale non sia la “prima casa”)

2. Le spese condominiali

3. Gli interessi passivi del mutuo

L’I.C.I.

Per quanto riguarda questa imposta, la regola generale è che la paga il proprietario dell’immobile. Quindi se sei il proprietario della casa coniugale dovrai pagarla tu, anche se questa è stata assegnata all’altro coniuge in sede di separazione o divorzio.

Se invece sei comproprietario insieme al coniuge, ne pagherai metà.

Le spese condominiali

Le spese condominiali le paghi solo se sei l’assegnatario della casa coniugale, altrimenti non spettano a te.

Questo perchè è giusto che paghi chi usufruisce di tutti quei servizi (pulizia scale, ascensore, portiere ecc.). Quindi qui non conta il diritto di proprietà ma l’assegnazione.

Gli interessi passivi del mutuo

Forse questa è la spesa che ti interessa di più. E a ragione, visto che puoi scaricare il 19% degli interessi passivi del mutuo contratto per l’abitazione principale in cui vivi tu o un tuo familiare e visto che spesso ci si separa prima di estinguere il mutuo.

Questo problema ti riguarda sia se sei l’unico proprietario dell’immobile ma non è stato assegnato a te durante la separazione, sia che tu sia comproprietario ma sempre e comunque non assegnatario.

Per questo spesa è necessario fare una differenza tra separazione e divorzio.

Durante la separazione, infatti, non viene meno il vincolo coniugale e quindi il coniuge a cui è assegnato l’immobile può ancora essere considerato un familiare.

Perciò anche se non vivi più nella casa coniugale, se il mutuo è intestato a te puoi detrarre la totalità degli interessi passivi.

Se il mutuo è intestato ad entrambi continuaerete a detrarre gli interessi a metà, come prima.

Il divorzio, invece, fa cadere ogni legame di parentela tra i coniugi. Per questo se nella casa coniugale continua ad abitarci solo l’ex coniuge, non potrai detrarre le quote del mutuo.

Se invece nella casa vivono anche i tuoi figli allora non avrai problemi a detrarre gli interessi, perchè sono tuoi familiari.

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maggio 15th, 2010 |

Tags: casa coniugale, divorzio, interessi passivi mutuo, separazione coniugi




Come impedire la vendita o il pignoramento della casa coniugale che ti è stata assegnata

casa coniugale, figli, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 35 Comments »

proteggere-casaMolti miei lettori si trovano in una situazione per cui gli è stata assegnata la casa coniugale ma questa non è di loro proprietà o è loro solo in parte. Per questo si chiedono:

“La casa coniugale assegnatami, può essere venduta o pignorata dal coniuge comproprietario o proprietario esclusivo anche se il Giudice ha stabilito, durante la separazione (o il divorzio), che posso viverci con i figli?

In primo luogo facciamo una distinzione tra vendita e pignoramento.

La vendita della casa coniugale assegnata

Anzitutto la Cassazione ha stabilito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni decorrenti dalla data di assegnazione o anche oltre i nove anni se il titolo viene trascritto” (Cass. SU 26.7.2002 n. 11096; Cass., Sez. I, 22.11.2007 n. 24321).

Questo vuol dire che se il coniuge comproprietario o proprietario esclusivo della casa coniugale la vende tu:

1) Anche se  non hai trascritto il provvedimento del Giudice, non corri rischi per nove anni: l’acquirente infatti, dovrà rispettare il provvedimento di assegnazione del Giudice per tutto questo periodo. Non potrà quindi prendere possesso della casa per nove anni, anche se l’ha comprata regolarmente.

2) Se invece trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale presso il conservatore dei registri immobiliari, come se fosse un atto pubblico di compravendita stipulato davanti ad un notaio, allora non correrai rischi finchè vivrai nella casa con i figli, ossia finchè questi non saranno indipendenti.

In pratica si crea un vincolo di destinazione nell’interesse dei figli per la persona che acquista la casa dopo la trascrizione del provvedimento deve rispettarlo.

Capito la convenienza della trascrizione? Certo, costa ma il vantaggio è enorme.

Il pignoramento della casa coniugale assegnata

Qui dobbiamo guardare all’art. 2812 c.c. secondo il quale se c’è un’ipoteca precedente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione allora il creditore ipotecario può pignorare la casa e venderla. In tal caso il diritto di godimento della casa coniugale si estingue.

Quindi, secondo questo art., possiamo avere due situazioni:

a) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è successivo all’ipoteca.

In questo caso è inutile che tu trascriva il provvedimento, perchè i creditori possono espropriarla trascorsi nove anni dall’assegnazione, anche se lo trascrivi. In tal caso il diritto di abitazione si estingue e puoi solo avere diritto ad  una parte del ricavato ma solo dopo che il creditore si è preso la sua parte.

b) C’è il provvedimento di assegnazione ma non c’è ancora l’ipoteca.

In questo secondo caso hai due possibilità: trascrivere il provvedimento di assegnazione oppure no. Nella prima ipotesi i creditori dovranno rispettare il provvedimento di assegnazione finchè non sarà revocato. Nella seconda saranno liberi di pignorare la casa.

Tuttavia la Cassazione ritiene che la differenza sta nel trascrivere o meno il provvedimento prima del pignoramento e non dell’ipoteca, per cui:

1) Se non trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale prima del pignoramento allora i creditori potranno pignorarla e quindi venderla una volta trascorsi i nove anni dalla data dell’assegnazione.

2) Se invece trascrivi il provvedimento prima del pignoramento allora potrai stare tranquillo perchè potrai continuare ad abitare nella casa coniugale finchè  i figli non saranno indipendenti economicamente.

Questa soluzione è giustificata dalla Cassazione con l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio, che è applicabile anche alla separazione. Infatti questo ‘art. richiama l’art. 1599 c.c. che si riferisce però all’affittuario equiparandolo in questo modo all’assegnatario della casa coniugale. (Cass. 26 luglio 2002 n. 11096; Cass. 2 aprile 2003 n. 5067; Cass. 29 agosto 2003 n. 12705).

Tuttavia si tratta di una lettura un pò isolata della Corte di Cassazione, per cui in corso di causa il Giudice potrebbe non accoglierla. Ti consiglio, perciò, di fare affidamento più su ciò che dice l’art. 2812 c.c., onde evitare rischi!

 

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marzo 11th, 2010 |

Tags: assegnazione, casa coniugale, separazione, trascrizione provvedimento




Come separarsi e trasferire immobili…in una volta sola!

comunione legale, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 8 Comments »

trasf-e-separ2Cme ti ho già accennato nel mio report gratuito , con l’accordo di separazione puoi (e devi) regolare molti aspetti personali e patrimoniali. La legge ti dà addirittura la possibilità di realizzare passaggi di proprietà tra coniugi o tra coniugi e figli. Questa ipotesi è molto conveniente, capirai perché tra poche righe.

 

L’ accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto, inserito nel verbale d’ udienza di separazione o divorzio, vale come atto pubblico (art. 2699 c.c.). E’ come l’atto redatto dal Notaio.

 

Se in questo accordo inserisci un passaggio di proprietà, una volta che hai ottenuto l’omologa dell’accordo dal Tribunale, che lo rende efficace, l’atto sarà titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.

 

Con il trasferimento immobiliare puoi estinguere in una sola volta l’obbligo di mantenimento al coniuge. Tale facoltà ti è concessa dall’art. 5 L. 88/1970 (legge sul divorzio) che è applicabile sia alle separazioni che ai divorzi (anche se questa non è l’opinione di tutti, perchè alcuni pensano che non si possa applicare alla separazione ciò che è previsto per il divorzio).

 

Se, ad esempio, sei comproprietario insieme al coniuge della casa coniugale e preferisci cedergli la tua metà piuttosto che pagare ogni mese il mantenimento, allora ti conviene fare il trasferimento nell’accordo di separazione. Ovviamente l’altro deve essere d’accordo.

 

Però, se il coniuge ha diritto agli alimenti, o ne avrà in futuro,dovrai versarglieli comunque.

 

Comunque puoi trasferire immobili anche per altri motivi. Questo è un modo per regolare gli assetti personali e patrimoniali tra te e il coniuge. L’importante è che il trasferimento sia in qualche modo legato alla separazione. Diversamente alcuni Tribunali potrebbero rifiutarti l’omologa.

 

Ma qual è la convenienza? Ovviamente il notevole risparmio economico!

 

Se stipuli un atto di compravendita dal Notaio, questo ti costerà qualche migliaio di Euro, tra tasse, imposte e parcella per il Notaio.

 

Se, invece, inserisci questo passaggio di proprietà nell’accordo di separazione o divorzio, dovrai pagare solo un’imposta in misura fissa di circa 1.000,00 €.

 

Senza considerare che, in questo modo, non dovrai più versare nulla al coniuge.

 

Hai capito che ti sto dicendo? Che con l’accordo di separazione o di divorzio puoi liberarti definitivamente dell’obbligo di mantenimento del coniuge! Sempre a patto che non si trovi nelle condizioni di poterti chiedere, né ora né in futuro, gli alimenti, il cui diritto è irrinunciabile!

 

Per quanto riguarda i figli, il cedergli la tua quota di casa non ti libera, però, dall’obbligo di mantenimento. Molti Tribunali, diversamente, potrebbero rifiutarti l’omologa e chiederti di fare delle modifiche all’accordo.

 

Potresti, però, ridurre l’importo dell’assegno che devi versargli, ovviamente giustificandolo con il fatto che gli hai già attribuito un immobile.

 

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dicembre 9th, 2009 |

Tags: casa coniugale, ricorso separazione, separazione consensuale




Come e quando puoi chiedere la modifica delle condizioni di separazione

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 5 Comments »

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Anche tu sei insoddisfatto degli accordi che hai firmato quando ti sei separato?

 

Pensi che siano ormai ingiusti, magari perchè adesso il coniuge lavora e non ti va proprio l’idea di continuare a pagargli il mantenimento!

 

Allora sei nel posto giusto al momento giusto!

 

Infatti l’art. 156 c.c. stabilisce che, se ci sono validi motivi, puoi chiedere al giudice la revoca o la modifica dei provvedimenti (sia personali che patrimoniali) adottati durante la separazione, seguendo la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c.

Quando puoi chiedere la modifica.

Puoi chiedere la modifica solo se la situazione è cambiata da quando ti sei separato!

In pratica è necessario che si siano verificate circostanze nuove. Con questo termine si intendono sia i fatti che si sono modificati dopo la separazione, che quelli che erano già presenti ma che il giudice non ha potuto considerare.

Se invece la situazione è tale e quale a quando vi siete separati, allora non avrà senso chiedere una modifica.

Facendo alcuni esempi, potrai chiedere la modifica se:

1) Versi un mantenimento all’ex che prima non lavorava, mentre ora sì.

In questa ipotesi potrai chiedere al Giudice di ridurre o annullare l’assegno di mantenimento.

L’annullamento ci sarà solo se i tuoi e i suoi redditi sono più o meno equivalenti.

2) Hai perso il lavoro, o guadagni meno.

Puoi chiedere un aumento dell’assegno che percepisci, o una riduzione o annullamento di quello che versi.

3) Dai un mantenimento a tuo figlio, che però ora lavora.

In questo caso puoi chiedere di essere esentato dal versare l’assegno o di ridurne la misura. Questo, però, non è sempre possibile: infatti, la Cassazione (Cass., sez. I, 11.1.07, n. 407) ha stabilito che, anche se tuo figlio lavora come apprendista o interinale, non non vuol dire che sia indipendente economicamente. E’ risaputo che gli apprendisti hanno guadagni inferiori rispetto agli operai che svolgono lo stesso mestiere e che il rapporto di lavoro a tempo determinato è, per sua natura, solo temporaneo.

Se, invece, non lavora per colpa sua, perchè, ad es., passa tutto il giorno a poltrire invece che cercare un lavoro, allora puoi chiedere la modifica dell’assegno (Cass., Sez. I, 7.4.06, n. 8221).

4) I tuoi figli non vivono più nella casa coniugale.

Se i tuoi figli non vivono più nella casa coniugale puoi chiedere una modifica della concessione dell’immobile. Infatti la casa coniugale viene di solito assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli. Se però questi non vivono più con il coniuge a cui sono stati affidati e la casa è in comproprietà o è tua, allora puoi chiedere che venga divisa tra te e l’ex o ti venga restituita.

Questa possibilità si presenterà sia nel caso in cui i figli siano andati a vivere per conto proprio sia nel caso in cui facciano l’università e tornino a casa solo per il fine settimana (Cass. 22.4.2002 n. 5857).

Come chiedere la modifica degli accordi.

Hai due strade: la più semplice e gratuita è quella di fare un accordo tra voi. La Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 20.10.2005, n. 20290) ritiene che, in base all’art. 1322 c.c., gli ex-coniugi possono modificare i patti contenuti nell’omologa di separazione purchè i nuovi accordi non siano contrari a quanto stabilito dagli artt. 143, 147 e 148 c.c. e cioè:

art. 143 c.c: Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

art. 147 c.c.: Entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

art. 148 c.c.: Gli obblighi nei confronti dei figli vanno adempiuti in relazione ale proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo e professionale.

Ovviamente gli accordi non dovranno essere in contrasto con l’interesse dei figli, che va sempre salvaguardato.

La seconda strada è quella di proporre un ricorso in Tribunale secondo quanto stabilito dall‘art. 710 c.p.c.

Dovrai quindi rivolgerti ad un avvocato che redigerà il ricorso con allegati i documenti necessari a provare che la situazione economica si è modificata, lo depositerà in Tribunale e presenzierà l’udienza nel giorno stabilito.

Una sola udienza potrebbe non essere necessaria, soprattutto se l’altra parte contesta i motivi del ricorso e non è disposta a trovare un accordo per chiudere amichevolmente la causa.

Questo vuol dire che ti ci vorranno tempo e soldi. Di solito, però, se il processo non va troppo per le lunghe e non si devono fare tante testimonianze o richiedere perizie e consulenze ne vale la pena.

Ti faccio un esempio: il processo, se non va troppo per le lunghe, dovrebbe costarti circa 2.000.00 € (ovviamente è solo una stima….i costi salgono a seconda del numero di udienze, degli atti che l’avvocato prepara, dei testimoni che deve sentire ecc.). Se, però, riesci a risparmiare, ad es., 200 € al mese di assegno di mantenimento, recuperi i costi della causa in Tribunale in meno di un anno.

Conclusioni.

Come vedi, hai la possibilità di modificare gli accordi man mano che le situazioni cambiano e non solo una volta. Infatti, se nel tempo la situazione cambia ancora potrai chiedere una nuova modifica.

Ovviamente dovrai provare che la nuova situazione incide sulla tua situazione patrimoniale a tal punto da costringerti a fare questa richiesta.

Se, però, vuoi risparmiarti i soldi del processo, cerca di fare un accordo con l’ex e convincerlo ad essere ragionevole e a risparmiare denaro.

Magari, a quel punto, potresti rivolgerti ad un legale affinchè verifichi che l’accordo raggiunto tra voi sia rispettoso delle norme di legge di cui ti ho parlato prima.

Sicuramente ti costerà meno di una causa in Tribunale, il cui esito è sempre incerto sia per costi che per risultati!

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agosto 1st, 2009 |

Tags: alimenti, casa coniugale, mantenimento, modifica separazione




Conosci quali sono i tuoi doveri coniugali come un avvocato!

addebito separazione, alimenti, doveri coniugali 1 Comment »

laurea

 

Se hai mai desiderato conoscere tutti i doveri che assumi con il matrimonio allora questo è il miglior post che tu possa trovare sull’argomento.

 

Sì, sto parlando dell’art. 143 c.c. che il parroco o il sindaco ti hanno letto quando ti sei sposato.

 

Quell’articolo che dice: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro  professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

 

Dell’obbligo di fedeltà e di coabitazione ti ho già parlato. Ora vediamo gli altri.

 

L’assistenza morale e materiale

 

Lo so, sembra un dovere un po’ astratto e non si capisce bene cosa comprenda. Ovviamente è impossibile fare un elenco di tutti i doveri. Però, per semplificarti un po’ le cose, diciamo che per l’assistenza morale devi  intendere il sostegno reciproco affettivo, psicologico e spirituale.

 

Questo significa che devi rispettare il coniuge, riconoscergli il diritto alla privacy, alla scelta della religione e agli altri diritti personali. Il rifiuto ai rapporti sessuali costituisce poi violazione di questo dovere, perché è umiliante per il coniuge.

 

L’assistenza materiale comprende invece l’obbligo di provvedere alle esigenze primarie del coniuge: cibo, vestiti, trasporti, studio, cure mediche ecc., provvedendo economicamente ai suoi bisogni  o assistendolo personalmente, dove possibile.

 

Il dovere di contribuzione

 

Praticamente tu e tuo marito/tua moglie dovete provvedere in modo paritario e proporzionale ai bisogni della famiglia. Puoi farlo in due modi: diretto o indiretto.

Il primo si ha quando usi il tuo lavoro personale, ossia casalingo per occuparti dei bisogni del coniuge e dei figli. Il secondo quando metti a disposizione i tuoi guadagni .

 

Ovviamente, una volta che hai soddisfatto quest’obbligo, provvedendo a risparmiare una parte dei tuoi redditi per gli eventuali bisogni futuri, della restante parte del tuo stipendio puoi fare ciò che vuoi.

 

Questo dovere non va concluso con quello di mantenimento, che presuppone che uno di voi due guadagni meno.

 

Il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia

 

Una volta che avete stabilito quali sono i bisogni comuni della famiglia, dovete lavorare e collaborare per realizzarli senza che questo, però, significhi sacrificare completamente la propria personalità o i propri hobbies.

 

Se, ad. es., avete stabilito che è fondamentale per la famiglia avere dei risparmi per un investimento futuro, dovete fare i sacrifici necessari perché questo obiettivo possa realizzarsi.

 

Questo dovere si distingue dal dovere di assistenza perché non è un dovere dell’uno verso l’altro ma un dovere comune nell’interesse vostro e dei vostri figli.

 

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luglio 9th, 2009 |

Tags: casa coniugale, doveri coniugali, sesso, tradimento




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