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Come decide il giudice a chi assegnare la casa coniugale durante la separazione?

separazione coniugi 301 Comments »

sheriffsalehomebeige

 

Se hai deciso di separarti, forse devi decidere a chi di voi due andrà la casa coniugale.

Se hai dei figli probabilmente saprai che la legge si occupa anzitutto del loro benessere e della loro tutela.

Per questo l’art. 155 c.c. stabilisce che “la casa viene assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli“. Quindi la casa verrà assegnata al coniuge collocatario, ossia quello con cui i figli andranno a vivere stabilmente. Questo vale sia che tu abbia figli minorenni sia che siano maggiorenni ma non indipendenti economicamente. E vale sia che tu sia proprietario esclusivo che comproprietario dell’immobile.

Di solito, se ottieni la casa, le rate del mutuo ancora da saldare le pagherà l’altro. Comunque sei libero di accordarti diversamente. Alcuni, ad es., fanno a metà. Magari compensando questa decisione con altre prestazioni. Tuttavia, questo non ti esonera dal pagamento delle spese legate all’uso dell’immobile, come le spese condominiali.

 

Se la casa é in affitto, chi ha l’affido dei figli succede nel contratto di affitto. Dovrete quindi fare una cessione del contratto di locazione sostituendo il nome dell’affittuario originale con quello del genitore affidatario (se non coincidono già).

 

La casa potrebbe anche essere in comodato gratuito. Questa situazione riguarda, ad es., tutti quei casi in cui l’immobile appartiene ai genitori di uno di voi due e ci vivete gratuitamente. Questo può comunque essere affidato al coniuge con cui vivranno i figli, anche se l’assegnatario originale é l’altro.

 

Il nuovo assegnatario subentrerà nella stessa posizione di quello precedente. Quindi se non é prevista una scadenza il comodatario (che é quello che ci vive gratis) deve restituire la casa non appena il comodante (proprietario) ne fa richiesta (Cass. sez. I, 13.2.07 n. 3179).

 

Tuttavia la Cassazione ha stabilito che, se il comodato era a tempo indeterminato, il comodante deve consentirti di rimanere nella casa, a meno che non sopravvenga una situazione urgente che lo costringe a richiederti la restituzione dell’immobile.

 

L’assegnazione della casa influisce sulla misura dell’assegno di mantenimento per te o per i figli. Per stabilire quanto influisce, di solito si considera quanto potresti ricavarne se l’affittassi (Cass., sez. I, 24.2.2006 n. 4203).

 

Ma cosa accade se non hai figli?

 

In questo caso nel ricorso per la separazione non potrai inserire la richiesta di assegnazione della casa. E anche se ne fai richiesta il giudice non potrà affidartela, perché non ne ha il potere. L’assegnazione della casa non possa essere prevista in sostituzione o come parte dell’assegno di mantenimento. Quindi, anche se sei il coniuge più debole, perché non lavori o guadagni meno, la Cassazione (Sez. I, 13.2.2006 n. 3030) ritiene che la casa non ti spetti!

 

 

Quindi non ti resta che una sola cosa da fare: metterti d’accordo!

 
Se siete comproprietari, la casa sarà soggetta alle norme sulle comunione. Quindi o dovrai venderla e dividere il ricavato con il coniuge o uno di voi due può tenerla per sé e dare all’altro la metà del valore della casa.

 

L’ipotesi più frequente é che la casa in comproprietà sia gravata da mutuo.

In tal caso dovrai farti due conti. Perciò, se vuoi tenerla tu dovrai ridare all’altro solo la quota di mutuo già pagata e estrometterlo dal contratto di mutuo che rimarrà solo a tuo nome. Se invece decidete di venderla e dividervi il ricavato allora potrete farvi dare quanto già pagato dal nuovo proprietario e fargli accollare il mutuo. Parla con la Banca e con un notaio e vedi cosa ti dicono al riguardo.

 

Se la casa é di esclusiva proprietà di uno di voi due prevarranno i diritti del proprietario, anche se é quello di voi due che guadagna di più, perché, diversamente, il diritto di proprietà verrebbe leso in maniera eccessiva.

 

Se la casa é in affitto rimarrà a chi é l’intestatario del contratto. Lo stesso discorso vale se vivete in un alloggio popolare (Cass. 29.7.87 n. 6550) o se la casa vi é stata data in comodato gratuito.

 

Conclusioni.

 

Questi sono alcuni dei casi più frequenti che mi sono capitati nella mia esperienza di patrocinatore legale. Se la tua situazione é diversa, contattami su skipe o lasciami un commento esprimendo i tuoi dubbi. Ti risponderò al più presto e magari, potrei scrivere un post sull’argomento.

 

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giugno 14th, 2009 |

Tags: assegnazione casa coniugale, separazione giudiziale




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