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Ti svelo come vanno divise le spese per la casa coniugale tra coniugi separati

casa coniugale, divorzio, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 29 Comments »

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Oggi scrivo questo post su suggerimento di alcuni miei clienti che spesso mi chiedono chi tra i conigi debba sostenere le spese della casa coniugale.

A parte quelle del mutuo e dell’affitto, infatti, che spesso vengono stabilite con l’accordo di  separazione, ci sono una serie di costi da sostenere di cui pochi parlano.

Se anche tu ti stai facendo la stessa domanda, allora sei nel post(o) giusto!

Anzitutto stabiliamo quali sono le spese da dividersi dopo la separazione:

1. L’ICI (nel caso in cui la casa coniugale non sia la “prima casa”)

2. Le spese condominiali

3. Gli interessi passivi del mutuo

L’I.C.I.

Per quanto riguarda questa imposta, la regola generale è che la paga il proprietario dell’immobile. Quindi se sei il proprietario della casa coniugale dovrai pagarla tu, anche se questa è stata assegnata all’altro coniuge in sede di separazione o divorzio.

Se invece sei comproprietario insieme al coniuge, ne pagherai metà.

Le spese condominiali

Le spese condominiali le paghi solo se sei l’assegnatario della casa coniugale, altrimenti non spettano a te.

Questo perchè è giusto che paghi chi usufruisce di tutti quei servizi (pulizia scale, ascensore, portiere ecc.). Quindi qui non conta il diritto di proprietà ma l’assegnazione.

Gli interessi passivi del mutuo

Forse questa è la spesa che ti interessa di più. E a ragione, visto che puoi scaricare il 19% degli interessi passivi del mutuo contratto per l’abitazione principale in cui vivi tu o un tuo familiare e visto che spesso ci si separa prima di estinguere il mutuo.

Questo problema ti riguarda sia se sei l’unico proprietario dell’immobile ma non è stato assegnato a te durante la separazione, sia che tu sia comproprietario ma sempre e comunque non assegnatario.

Per questo spesa è necessario fare una differenza tra separazione e divorzio.

Durante la separazione, infatti, non viene meno il vincolo coniugale e quindi il coniuge a cui è assegnato l’immobile può ancora essere considerato un familiare.

Perciò anche se non vivi più nella casa coniugale, se il mutuo è intestato a te puoi detrarre la totalità degli interessi passivi.

Se il mutuo è intestato ad entrambi continuaerete a detrarre gli interessi a metà, come prima.

Il divorzio, invece, fa cadere ogni legame di parentela tra i coniugi. Per questo se nella casa coniugale continua ad abitarci solo l’ex coniuge, non potrai detrarre le quote del mutuo.

Se invece nella casa vivono anche i tuoi figli allora non avrai problemi a detrarre gli interessi, perchè sono tuoi familiari.

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maggio 15th, 2010 |

Tags: casa coniugale, divorzio, interessi passivi mutuo, separazione coniugi




Come impedire la vendita o il pignoramento della casa coniugale che ti è stata assegnata

casa coniugale, figli, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 35 Comments »

proteggere-casaMolti miei lettori si trovano in una situazione per cui gli è stata assegnata la casa coniugale ma questa non è di loro proprietà o è loro solo in parte. Per questo si chiedono:

“La casa coniugale assegnatami, può essere venduta o pignorata dal coniuge comproprietario o proprietario esclusivo anche se il Giudice ha stabilito, durante la separazione (o il divorzio), che posso viverci con i figli?

In primo luogo facciamo una distinzione tra vendita e pignoramento.

La vendita della casa coniugale assegnata

Anzitutto la Cassazione ha stabilito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni decorrenti dalla data di assegnazione o anche oltre i nove anni se il titolo viene trascritto” (Cass. SU 26.7.2002 n. 11096; Cass., Sez. I, 22.11.2007 n. 24321).

Questo vuol dire che se il coniuge comproprietario o proprietario esclusivo della casa coniugale la vende tu:

1) Anche se  non hai trascritto il provvedimento del Giudice, non corri rischi per nove anni: l’acquirente infatti, dovrà rispettare il provvedimento di assegnazione del Giudice per tutto questo periodo. Non potrà quindi prendere possesso della casa per nove anni, anche se l’ha comprata regolarmente.

2) Se invece trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale presso il conservatore dei registri immobiliari, come se fosse un atto pubblico di compravendita stipulato davanti ad un notaio, allora non correrai rischi finchè vivrai nella casa con i figli, ossia finchè questi non saranno indipendenti.

In pratica si crea un vincolo di destinazione nell’interesse dei figli per la persona che acquista la casa dopo la trascrizione del provvedimento deve rispettarlo.

Capito la convenienza della trascrizione? Certo, costa ma il vantaggio è enorme.

Il pignoramento della casa coniugale assegnata

Qui dobbiamo guardare all’art. 2812 c.c. secondo il quale se c’è un’ipoteca precedente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione allora il creditore ipotecario può pignorare la casa e venderla. In tal caso il diritto di godimento della casa coniugale si estingue.

Quindi, secondo questo art., possiamo avere due situazioni:

a) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è successivo all’ipoteca.

In questo caso è inutile che tu trascriva il provvedimento, perchè i creditori possono espropriarla trascorsi nove anni dall’assegnazione, anche se lo trascrivi. In tal caso il diritto di abitazione si estingue e puoi solo avere diritto ad  una parte del ricavato ma solo dopo che il creditore si è preso la sua parte.

b) C’è il provvedimento di assegnazione ma non c’è ancora l’ipoteca.

In questo secondo caso hai due possibilità: trascrivere il provvedimento di assegnazione oppure no. Nella prima ipotesi i creditori dovranno rispettare il provvedimento di assegnazione finchè non sarà revocato. Nella seconda saranno liberi di pignorare la casa.

Tuttavia la Cassazione ritiene che la differenza sta nel trascrivere o meno il provvedimento prima del pignoramento e non dell’ipoteca, per cui:

1) Se non trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale prima del pignoramento allora i creditori potranno pignorarla e quindi venderla una volta trascorsi i nove anni dalla data dell’assegnazione.

2) Se invece trascrivi il provvedimento prima del pignoramento allora potrai stare tranquillo perchè potrai continuare ad abitare nella casa coniugale finchè  i figli non saranno indipendenti economicamente.

Questa soluzione è giustificata dalla Cassazione con l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio, che è applicabile anche alla separazione. Infatti questo ‘art. richiama l’art. 1599 c.c. che si riferisce però all’affittuario equiparandolo in questo modo all’assegnatario della casa coniugale. (Cass. 26 luglio 2002 n. 11096; Cass. 2 aprile 2003 n. 5067; Cass. 29 agosto 2003 n. 12705).

Tuttavia si tratta di una lettura un pò isolata della Corte di Cassazione, per cui in corso di causa il Giudice potrebbe non accoglierla. Ti consiglio, perciò, di fare affidamento più su ciò che dice l’art. 2812 c.c., onde evitare rischi!

 

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marzo 11th, 2010 |

Tags: assegnazione, casa coniugale, separazione, trascrizione provvedimento




Ti svelo quali decisioni prende il giudice alla prima udienza di separazione giudiziale

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione giudiziale 12 Comments »

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Se hai deciso di addentrarti in una separazione giudiziale, la prima udienza che farai sarà quella davanti al Presidente del Tribunale, del tutto simile a quella per la separazione consensuale. Solo che non sarà l’unica ma la prima di molte.

Il Presidente del Tribunale, una volta capito che non avete intenzione di separarvi consensualmente perchè non siete d’accordo sull’ affidamento dei figli, l’assegnazione della casa, sull’importo dell’assegno di mantenimento, farà così:

  1. Prendera dei provvedimenti cosiddetti “temporanei e urgenti”
  2. Nominerà il Giudice che si occuperà della tua causa di separazione
  3. Fisserà la data della prossima udienza

Questi provvedimenti riguardano proprio le questioni su cui tu e il coniuge non riuscite a trovare un accordo: i figli, la casa, il mantenimento.

 Non devi pensare che se non ti presenti all’udienza fissata per la separazione o se fai una separazione giudiziale non dovrai versare o ricevere nulla fino alla fine della causa. Sbagli! Le questioni importanti vengono decise comunque, anche senza tener conto delle richieste tue o dell’altro. In questo caso il Giudice decide ciò che ritiene più giusto.

Questi provvedimenti sono poi efficaci anche se uno di voi abbandona il processo: anche questa è una norma anti - furbi; evita che il coniuge più debole si ritrovi senza alcuna tutela se l’altro finge una riconciliazione al solo scopo di far decadere provvedimenti a lui sfavorevoli per poi, magari, abbandonarlo di nuovo.

Perchè non siano più efficaci è invece necessario che:

  • Presenti un nuovo ricorso di separazione, (questo accade se ti sei riconciliato e poi decidi di separarti di nuovo) e il Presidente del Tribunale emana nuovi provvedimenti
  • Il Giudice della causa di separazione, detto Giudice Istruttore (che è diverso dal Giudice - Presidente del Tribunale), modifichi questi provvedimenti, magari a seguito di nuove prove
  • Ti riconcili con il coniuge
  • Il Giudice Istruttore emani la sentenza di separazione con cui decide anche sul mantenimento, la casa e i figli. In questo caso la sentenza, che è immediatamente esecutiva, sostituisce i provvedimenti

Un’altra cosa molto importante è che i provvedimenti temporanei e urgenti sono immediatamente esecutivi. Questo significa che se il coniuge non ti paga, puoi fargli un pignoramento.

Come vedi, quindi, in questo caso non servirebbe a nulla non presentarti in Tribunale una volta che ti è stato notificato il ricorso di separazione, perchè la legge va avanti anche se tu rimani “immobile”.

Quindi quello che ti consiglio è questo: se ti arriva un ricorso per la separazione giudiziale vai dal tuo avvocato per farti difendere o cerca di metterti d’accordo con il coniuge per fare una separazione consensuale, così da risparmiarti tempo e soldi e non rischiare di far decidere ad altri della vostra vita.

P.S. Se vuoi saperne di più su come si svolge l’udienza di separazione consensuale e come è possibile risparmiare sulla separazione, clicca qui

 

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dicembre 21st, 2009 |

Tags: separazione coniugi, separazione giudiziale




Come fare una separazione dei beni tra coniugi

comunione legale, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 13 Comments »

501Caro lettore che segui questo blog e che, probabilmente, ti stai separando o stai pensando di farlo, quasi certamente tra i mille dubbi che ti angosciano e non ti fanno dormire la notte ce n’è anche uno che assilla molti: “cosa fare con i beni che ho in comune con il coniuge?”

Ebbene, questo post ti spiegherà cosa fare e cercherò di semplificarti la vita con poche ma essenziali informazioni.

Come ti ho già spiegato, tra le conseguenze della separazione c’è anche la cessazione della comunione dei beni.

Questo significa che dovete spartirvi i beni che facevano parte della comunione legale. Anche qui hai due possibilità: metterti d’accordo con il coniuge o iniziare una causa legale.

Inutile dirti che la prima soluzione è più veloce, economica e indolore.

Ma come si fa? Sono qui proprio per spiegartelo!

Anzitutto sappi che, come stabilito dall’art. 194 c.c. “La divisione dei beni della comunione legale si realizza ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo”. Quindi dovete dividere a metà sia debiti che crediti!

Partiamo dalla cosa più semplice da dividere, che poi è anche quella che, di solito, interessa di più: il denaro!

Dovrai ripartire il denaro esistente al momento dello scioglimento della comunione in parti uguali. Questo gruzzolo solitamente è costituito dal denaro risparmiato proveniente sia dall’attività lavorativa di uno o entrambi, sia dai frutti dei beni appartenenti ad uno dei due (ad es. dall’affitto di un appartamento di uno solo di voi).

Ti consiglio di conservare le prove di estratti conto, libretti bancari, contratti di affitto, per evitare che il denaro “sparisca”.

Adesso parliamo di beni mobili.

Come ti ho già spiegato, dato che non tutti i beni rientrano nella comunione, hai diritto a riprenderti ciò che era tuo per donazione o per eredità. Ovviamente devi avere le prove che queste cose siano solo tue, altrimenti si presume che siano di entrambi.

Attenzione: se questi beni mobili non si ritrovano più, perché, ad es., l’altro li ha fatti “furbamente” sparire, non preoccuparti! Infatti l’art. 196 c.c. ha pensato anche a questa ipotesi, prevedendo, in tal caso, che il coniuge e debba restituirti il loro valore in denaro.

Come ti avevo poi già accennato, dovrete fare gli opportuni rimborsi e restituzioni, come previsto dall’art. 192 c.c.

Per quanto riguarda i rimborsi, se hai usato una parte dei soldi comuni per scopi tuoi personali, estranei all’interesse della famiglia, dovrai rimetterli nel patrimonio comune.

C’è anche un’altra ipotesi di rimborso. Se hai assunto un’obbligazione eccedente l’ordinaria amministrazione dopo il matrimonio e senza il consenso dell’altro coniuge e poi non sei riuscito ad adempierla (e per questo i creditori hanno pignorato beni della comunione), sarai tenuto a rimborsare i soldi……

Potrai inoltre richiedere la restituzione dei soldi  che hai prelevato dal tuo patrimonio personale e usato per spese e investimenti del patrimonio comune.

Se seguirai queste semplici regole, potrai dividere i beni senza dover fare un giudizio di divisione. Se, invece, non troverai l’accordo, dovrai rivolgerti al giudice e fare una causa per divisione dei beni.

In questo caso, i vostri beni potrebbero anche essere venduti all’asta e il ricavato diviso!

Ti è tutto più chiaro?

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ottobre 24th, 2009 |

Tags: beni personali, comunione legale coniugi, divisione beni




Come e quando puoi chiedere la modifica delle condizioni di separazione

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 5 Comments »

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Anche tu sei insoddisfatto degli accordi che hai firmato quando ti sei separato?

 

Pensi che siano ormai ingiusti, magari perchè adesso il coniuge lavora e non ti va proprio l’idea di continuare a pagargli il mantenimento!

 

Allora sei nel posto giusto al momento giusto!

 

Infatti l’art. 156 c.c. stabilisce che, se ci sono validi motivi, puoi chiedere al giudice la revoca o la modifica dei provvedimenti (sia personali che patrimoniali) adottati durante la separazione, seguendo la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c.

Quando puoi chiedere la modifica.

Puoi chiedere la modifica solo se la situazione è cambiata da quando ti sei separato!

In pratica è necessario che si siano verificate circostanze nuove. Con questo termine si intendono sia i fatti che si sono modificati dopo la separazione, che quelli che erano già presenti ma che il giudice non ha potuto considerare.

Se invece la situazione è tale e quale a quando vi siete separati, allora non avrà senso chiedere una modifica.

Facendo alcuni esempi, potrai chiedere la modifica se:

1) Versi un mantenimento all’ex che prima non lavorava, mentre ora sì.

In questa ipotesi potrai chiedere al Giudice di ridurre o annullare l’assegno di mantenimento.

L’annullamento ci sarà solo se i tuoi e i suoi redditi sono più o meno equivalenti.

2) Hai perso il lavoro, o guadagni meno.

Puoi chiedere un aumento dell’assegno che percepisci, o una riduzione o annullamento di quello che versi.

3) Dai un mantenimento a tuo figlio, che però ora lavora.

In questo caso puoi chiedere di essere esentato dal versare l’assegno o di ridurne la misura. Questo, però, non è sempre possibile: infatti, la Cassazione (Cass., sez. I, 11.1.07, n. 407) ha stabilito che, anche se tuo figlio lavora come apprendista o interinale, non non vuol dire che sia indipendente economicamente. E’ risaputo che gli apprendisti hanno guadagni inferiori rispetto agli operai che svolgono lo stesso mestiere e che il rapporto di lavoro a tempo determinato è, per sua natura, solo temporaneo.

Se, invece, non lavora per colpa sua, perchè, ad es., passa tutto il giorno a poltrire invece che cercare un lavoro, allora puoi chiedere la modifica dell’assegno (Cass., Sez. I, 7.4.06, n. 8221).

4) I tuoi figli non vivono più nella casa coniugale.

Se i tuoi figli non vivono più nella casa coniugale puoi chiedere una modifica della concessione dell’immobile. Infatti la casa coniugale viene di solito assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli. Se però questi non vivono più con il coniuge a cui sono stati affidati e la casa è in comproprietà o è tua, allora puoi chiedere che venga divisa tra te e l’ex o ti venga restituita.

Questa possibilità si presenterà sia nel caso in cui i figli siano andati a vivere per conto proprio sia nel caso in cui facciano l’università e tornino a casa solo per il fine settimana (Cass. 22.4.2002 n. 5857).

Come chiedere la modifica degli accordi.

Hai due strade: la più semplice e gratuita è quella di fare un accordo tra voi. La Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 20.10.2005, n. 20290) ritiene che, in base all’art. 1322 c.c., gli ex-coniugi possono modificare i patti contenuti nell’omologa di separazione purchè i nuovi accordi non siano contrari a quanto stabilito dagli artt. 143, 147 e 148 c.c. e cioè:

art. 143 c.c: Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

art. 147 c.c.: Entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

art. 148 c.c.: Gli obblighi nei confronti dei figli vanno adempiuti in relazione ale proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo e professionale.

Ovviamente gli accordi non dovranno essere in contrasto con l’interesse dei figli, che va sempre salvaguardato.

La seconda strada è quella di proporre un ricorso in Tribunale secondo quanto stabilito dall‘art. 710 c.p.c.

Dovrai quindi rivolgerti ad un avvocato che redigerà il ricorso con allegati i documenti necessari a provare che la situazione economica si è modificata, lo depositerà in Tribunale e presenzierà l’udienza nel giorno stabilito.

Una sola udienza potrebbe non essere necessaria, soprattutto se l’altra parte contesta i motivi del ricorso e non è disposta a trovare un accordo per chiudere amichevolmente la causa.

Questo vuol dire che ti ci vorranno tempo e soldi. Di solito, però, se il processo non va troppo per le lunghe e non si devono fare tante testimonianze o richiedere perizie e consulenze ne vale la pena.

Ti faccio un esempio: il processo, se non va troppo per le lunghe, dovrebbe costarti circa 2.000.00 € (ovviamente è solo una stima….i costi salgono a seconda del numero di udienze, degli atti che l’avvocato prepara, dei testimoni che deve sentire ecc.). Se, però, riesci a risparmiare, ad es., 200 € al mese di assegno di mantenimento, recuperi i costi della causa in Tribunale in meno di un anno.

Conclusioni.

Come vedi, hai la possibilità di modificare gli accordi man mano che le situazioni cambiano e non solo una volta. Infatti, se nel tempo la situazione cambia ancora potrai chiedere una nuova modifica.

Ovviamente dovrai provare che la nuova situazione incide sulla tua situazione patrimoniale a tal punto da costringerti a fare questa richiesta.

Se, però, vuoi risparmiarti i soldi del processo, cerca di fare un accordo con l’ex e convincerlo ad essere ragionevole e a risparmiare denaro.

Magari, a quel punto, potresti rivolgerti ad un legale affinchè verifichi che l’accordo raggiunto tra voi sia rispettoso delle norme di legge di cui ti ho parlato prima.

Sicuramente ti costerà meno di una causa in Tribunale, il cui esito è sempre incerto sia per costi che per risultati!

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agosto 1st, 2009 |

Tags: alimenti, casa coniugale, mantenimento, modifica separazione




Ecco spiegate le conseguenze della separazione!

separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale No Comments »

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Sto per svelarti quello che molti vogliono sapere, che chiedono sui forum, che mi domandano nelle e-mail e che oggi spiegherò in modo semplice a te, che leggi questo blog e che, magari, mi segui grazie all’ iscrizione alla newsletter, : quali sono le conseguenze della separazione.

 

In particolare molti mi domandano se con la separazione viene meno la comunione legale con il coniuge.

 

Se anche tu vuoi conoscere la risposta a questa domanda, allora leggi questo post.

 

Gli effetti.

 

L’art. 191 c.c. stabilisce che, a seguito della separazione consensuale, di quella giudiziale o del divorzio, si producono 4 effetti:

 

1. Cessa lo stato di comunione legale e subentra il regime della separazione dei beni

 

Praticamente da questo momento in poi qualsiasi cosa comprerai e qualsiasi debito farai non rientrerà più nella comunione legale ma sarà solo tuo.

 

Prima, invece, anche se compravi un bene all’insaputa del coniuge, questo entrava automaticamente a far parte della comunione legale.

 

Non pensare, però, che la separazione realizzi anche una divisione dei beni perché per ottenerla devi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale, in caso non riuscissi a trovare un accordo su come dividervi i beni.

 

2. Alcuni beni entrano a far parte della comunione legale

 

Durante il matrimonio non tutti i beni fanno automaticamente parte della comunione.

 

Ci sono beni che sono personali solo finché non si scioglie la comunione. Quando ciò accade, entrano nella comunione dei beni, sempre che non siano stati consumati. Praticamente sto parlando dei risparmi.

 

Ti faccio alcuni esempi.

 

Le entrate prodotte dai beni personali dei coniugi non rientrano nella comunione.

 

Se hai un bene personale (perché l’hai acquistato prima delle nozze, perché l’hai ricevuto in eredità ecc.) e lo vendi, lo affitti e, comunque, ne ricavi denaro, questi soldi non entrano nella comunione fino al momento in cui questa si scioglie, (e sempre che tu non abbia già speso il denaro ricavatone) ossia nel momento in cui si realizza la separazione o il divorzio dei coniugi.

 

Non ne fanno parte neanche i guadagni derivanti dall’attività professionale di ognuno di voi due che avete risparmiato. Ma vi rientreranno se, al momento in cui la comunione si scioglie, (ossia con la separazione o uno degli altri casi contemplati dall’art. 191 c.c.) non sono stati spesi.

 

Lo stesso può dirsi per quei beni, anche immobili, che hai acquistato per l’esercizio dell’ impresa costituita dopo il matrimonio o per gli incrementi dell’impresa che c’era anche prima delle nozze.

 

I beni che invece servono per l’esercizio della professione (di medico, ingegnere, avvocato, dentista ecc.) non entrano mai nella comunione.

 

3. Si instaura la comunione ordinaria per i beni oggetto della comunione

 

Da questo momento in poi i beni che facevano parte della comunione fin dal principio e quelli che vi sono entrati a seguito dello scioglimento, saranno regolati dalle disposizioni in materia di comunione ordinaria previsti dagli artt. 1100 c.c. e seguenti.

 

4. Puoi chiedere la divisione dei beni comuni

 

Dopo lo scioglimento della comunione potrai chiedere che il tuo patrimonio sia diviso da quello dell’ex coniuge. Perché ciò sia possibile, però, è necessario che ognuno di voi restituisca le somme prelevate dal patrimonio comune a vantaggio di quello di uno solo di voi due.

 

Se, per esempio, hai aggiustato la casa di tua proprietà esclusiva utilizzando i soldi di entrambi, dovrai restituire la somma che non era tua al coniuge, perché la legge lo considera una specie di prestito.

 

Ugualmente può dirsi nel caso in cui i creditori di uno solo di voi abbia aggredito anche il patrimonio dell’altro.

 

Fatti questi rimborsi e restituzioni, dovrai considerare quali sono i beni, i debiti e i crediti del patrimonio.

 

A questo punto, dopo che hai fatto un po’ di conti, potrai chiedere la divisione dei beni, ripartendo in parti uguali debiti e crediti.

Tra l’altro, con la separazione non avrai più il dovere di coabitazione, mentre rimangono inalterati gli altri doveri coniugali. In teoria, quindi, dovresti rimanere fedele al coniuge. In pratica la Cassazione ha più volte sentenziato che l’infedeltà, dopo la separazione, non è obbligatoria.

 

Momento in cui si scoglie la comunione.

 

Per fare tutto questo è necessario conoscere il momento preciso in cui la comunione si scioglie.

 

Come ti ho detto la comunione si scioglie nel momento in cui i coniugi si separano o divorziano.

In particolare lo scioglimento si verifica solo nel momento in cui:

 

  • passa in giudicato la sentenza di separazione giudiziale;

questo si verifica dopo che non è più possibile appellarla, ossia 1 anno dalla pubblicazione o 30 giorni dalla notifica all’altra parte.

 

  • c’è l’omologa della separazione consensuale e il provvedimento non è più soggetto a reclamo;

cioè trascorsi 10 giorni dalla notificazione o pubblicazione del decreto.

 

  • passa in giudicato la sentenza di divorzio;

vale quanto detto per la separazione consensuale.

 

A questo punto puoi chiedere la divisione dei beni. Anche qui hai due strade: puoi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale. Ovviamente la prima ipotesi è più veloce ed economica, mentre la seconda può protrarsi per molti anni e costarti parecchio.

 

Ti consiglio di pensarci bene!

 

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luglio 16th, 2009 |

Tags: separazione, separazione consensuale, separazione giudiziale




Come decide il giudice a chi affidare i figli durante la separazione

figli, separazione giudiziale 1 Comment »

Protection of the childhoodSe stai affrontando una separazione giudiziale o hai intenzione di farlo, probabilmente ti chiederai in base a quali criteri il giudice sceglie con chi di voi due dovranno vivere i figli.

Ti dirò subito che non è possibile fare un elenco di parametri che fanno di te il genitore ideale (o il contrario), perché la situazione va valutata caso per caso.

Comunque il criterio principale è uno solo: l’interesse morale e materiale della prole.

È cioè importante per il giudice capire chi di voi due è più idoneo a garantire ai vostri figli uno sviluppo sano e sereno sotto vari aspetti.

Cercherà di affidarli a chi è maggiormente in grado di provvedere alle loro esigenze e di capire i loro bisogni e aspettative.

Avrai più possibilità di vederteli affidati se tra voi esiste già uno stretto legame di affetto e fiducia.

Detto questo posso solo dirti che ci sono una serie di situazioni che i Tribunali e la Corte di Cassazione hanno ritenuto non pregiudizievoli per la prole.

Cercherò di farti alcuni esempi.

Anzitutto, anche se ti è stata addebitata la separazione, questo non significa che i figli non ti saranno affidati. Essere un cattivo marito o una cattiva moglie non significa essere anche un pessimo genitore.

Certamente se l’addebito è dovuto al fatto che sei una persona violenta o squilibrata il giudice non ti affiderà mai dei bambini!

Non contano nemmeno le tue opinioni politiche o religiose. Puoi essere ateo o religioso, cattolico, ebreo, musulmano, protestante, di destra o di sinistra e vederti affidati i figli.

Ciò che importa è il tuo atteggiamento. Se sei una persona che impone in modo pressante e intransigente le sue scelte ed opinioni, tanto da impedire ai tuoi figli di sviluppare serenamente le proprie e di integrarsi con la società, difficilmente saranno affidati a te.

Se ti sei già rifatto una nuova famiglia, poi, questo non vuol dire che ti sarà impossibile ottenere l’affidamento. L’importante è che non cerchi di boicottare l’altro genitore, cercando magari di sostituire la sua figura con quella del nuovo partner.

Certo, però, che è importante che la tua casa non sia un via vai di nuovi fidanzati/e e che, quindi, la nuova famiglia goda di un minimo di stabilità.

Insomma, in sostanza devi capire che i figli non sono degli oggetti da litigarvi ma sono dei soggetti che hanno dei propri diritti ed interessi, che hanno le loro inclinazioni, aspirazioni e preferenze che devono essere rispettati.

La legge impone addirittura al giudice di ascoltare tuo figlio per conoscere le sue opinioni e volontà, se ha almeno 12 anni. Tuttavia questa prassi, in molti Tribunali, fatica a prendere piede.

Inoltre, se per il suo bene, decidete di comune accordo di non imporgli quello che per lui potrebbe essere un trauma, il giudice difficilmente vorrà sentirlo comunque.

Comunque, in definitiva, se vuoi che i tuoi bambini vivano con te, devi dimostrare di essere il genitore più idoneo a soddisfare le sue esigenze affettive, educative e formative.

Perché, quello che conta è solo il loro bene.

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giugno 29th, 2009 |

Tags: affidamento, figli, separazione giudiziale




Sei stato tradito dal coniuge? Addebitagli la separazione!

addebito separazione, separazione giudiziale 65 Comments »

 

Scheidung

 

Probabilmente sai che se il coniuge ti ha tradito, puoi  chiedere che gli sia addebitata la separazione.

 

Ti sei mai chiesto, però, se questa regola vale sempre? E poi, cosa si intende per tradimento?

 

Questo post, oggi, risponderà proprio a queste domande!

 

Per rispondere alla prima ti dirò che non sempre le “corna” hanno come conseguenza l’addebito della separazione. È infatti necessario che l’infedeltà sia stata la causa della fine del matrimonio.

 

Di solito il tradimento rende intollerabile la convivenza tra coniugi ed è quindi causa della separazione. Se, però, il matrimonio era già finito, probabilmente infedeltà del tuo coniuge ne è solo la conseguenza. In questo caso il giudice non accoglierà la tua richiesta di addebito.

 

Per quanto riguarda il significato del termine “infedeltà” questa non si ha solo nel caso in cui tuo marito/tua moglie abbia avuto rapporti sessuali con altri.

 

Costituisce infedeltà anche il tradire la fiducia del coniuge e non mantenere con lui/lei un rapporto di interesse fisico e spirituale.

 

Ti tradisce, quindi, anche se ti nasconde cose importanti, perché non è leale con te!

 

In tal senso costituisce tradimento anche un suo comportamento che faccia sorgere negli altri il sospetto di infedeltà: se il tuo coniuge in pubblico dei comportamenti eccessivamente affettuosi e insistenti con un’altra persona, ti ha già tradito, anche se non ci è “andato a letto”!

 

Si parla, in questo caso, di infedeltà apparente! Per essere chiari: non ci fai una bella figura se tuo marito/tua moglie è più gentile, premuroso e pieno di attenzioni con altri che con te! Mostra che non ti rispetta come dovrebbe per cui, di fatto, ti tradisce!

 

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giugno 11th, 2009 |

Tags: addebito separazione, separazione giudiziale, tradimento




Perchè la mancanza di sesso é causa di addebito della separazione

addebito separazione, separazione giudiziale 2 Comments »

 

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Sai che il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali può essere causa di addebito della separazione?

 

Infatti la Cassazione (Cass.,Sez. I, 23.3.2005 n. 6276) ha stabilito che se il coniuge si rifiuta per molto tempo di avere rapporti sessuali con te, viola il dovere di assistenza  morale e materiale.

 

In quest’obbligo rientrano, infatti, tutti quegli aspetti propri della vita di coppia e, di conseguenza,  anche una normale vita sessuale.

 

Questa altro non è che la conseguenza di un rapporto fondato sull’affetto. Rifiutandosi di fare sesso con te, l’altro viola la tua dignità e la tua personalità e ti provoca un senso di frustrazione e disagio che è deleterio per la vita matrimoniale.

 

E’ però necessario che la mancanza di rapporti sia stata la causa della crisi coniugale e non la conseguenza. Tuttavia si sa che tale comportamento spesso è motivo di rottura. L’importanza di una vita sessuale all’interno della coppia é tale che il rifiuto del sesso spesso non è giustificabile nemmeno affermando che l’altro ha violato altri doveri coniugali, sempre che questi non

 

Certamente la prova di questa mancanza é molto difficile. Di solito questo è un aspetto della vita di coppia che non si vede all’esterno e che, invece, rimane ben confinato tra le mura di casa tua.

 

Però se ti sei confidato con qualche amico, questo potrebbe venire a testimoniare. Certamente la sua testimonianza avrà un valore limitato perché non è diretta, in quanto non può riferire del fatto per avervi assistito in prima persona.

 

Insomma, se questa è la linea che vuoi seguire, se è questo il motivo di addebito della separazione, preparati perché la prova non sarà affatto facile!

 

 

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giugno 4th, 2009 |

Tags: addebito separazione, sesso




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