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Ti svelo come fare una separazione senza avvocato!

separazione consensuale, separazione senza avvocato No Comments »

separazione

Hai mai desiderato conoscere un modo per affrontare la separazione consensuale che sia semplice, veloce ed economico? Vuoi separarti senza spendere una fortuna? Vuoi che tutto si concluda in modo breve e avendo ben chiaro quali sono i passi da compiere?

Ebbene, preparati, perchè sto per darti una grande notizia, che cambierà per sempre e in meglio la tua vita: devi sapere che alcuni Tribunali italiani permettono ai coniugi di fare una separazione consensuale senza l’assistenza di un avvocato!

Capisci il vantaggio? Immagina come sarà più semplice ed economico per te separarti se:

  • non dovrai recarti nello studio di un avvocato dopo aver preso un appuntamento;
  • non sarai costretto a stare faccia a faccia con lui per spiegargli la situazione (che crea sempre un pò d’ansia);
  • potrai risparmiare sulle spese legali e permetterti finalmente di separarti!

Tutto in modo più semplice, più veloce e soprattutto più economico!

Se tu e il tuo coniuge volete fare una separazione consensuale senza “dissanguarvi”dovrete:

  1. Accordarvi sulle questioni principali quali l’affido dei figli, l’importo dell‘assegno per il loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale mantenimento per il coniuge ;
  2. Recarvi in Tribunale e chiedere alla cancelleria della volontaria giurisdizione (basta chiedere all’usciere all’ingresso) se nel Tribunale in cui dovete presentare il ricorso è possibile separarsi senza avvocato. Se vuoi saperne di più sul Tribunale a cui devi rivolgerti e avere istruzioni più dettagliate sul da farsi scarica questa guida completamente gratuita;
  3. Riempire il modulo in fondo alla pagina specificando le condizioni a cui volete separarvi, indicando anche i vostri redditi. Entro pochissimi giorni riceverai il preventivo di spesa (assolutamnete gratuito e non vincolante). Successivamente, in caso di accettazione del preventivo, provvederò io alla redazione del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e del modulo istat da depositare insieme al ricorso;
  4. Recarti in Tribunale con il coniuge e seguire passo passo le indicazioni della guida gratuita scaricabile da qui;

So cosa stai pensando:

“Ma avvocato…..è davvero così semplice?”

Sì, perchè una volta che avrai preso accordi con il coniuge e sarai sicuro di poterti separare senza avvocato, ti basterà contattarmi riempendo il modulo che trovi in fondo alla pagina, indicando:

1) Le condizioni a cui volete separarvi (riguardo ad assegnazione casa coniugale, assegnazione e mantenimento figli ed eventuale mantenimento coniuge);

2) I vostri redditi, come da dichiarazioni degli ultimi due anni;

3) La presenza o meno di figli e gli accordi da voi presi per il loro affidamento e mantenimento;

4) La situazione della casa coniugale (se di proprietà e di chi dei due, se in affitto, comodato ecc.);

Con queste informazioni alla mano sarò in grado di dirvi se le condizioni da Voi scelte sono eque e accettabili per il Tribunale, che è attento soprattutto per quanto riguarda i figli.

A questo punto, ti basterà inviarmi i documenti che vi chiederò e indicarmi le condizioni a cui volete separarvi. Vi invierò il ricorso entro 4 - 7 g iorni lavorativi dal ricevimento del pagamento e di tutti i documenti necessari. Una volta ricevuto il ricorso ti basterà seguire la procedura che ti spiego in questa guida completamente gratuita.

Capisci l’importanza per te di questa offerta?

  • Potrai avere una consulenza legale senza doverti muovere da casa, semplicemente riempendo il modulo in fondo alla pagina e contattandomi via e-mail o su skype;

  • Avrai il ricorso per la separazione in tempi brevi (4 - 7 giorni lavorativi) dal pagamento e dalla ricezione dei documenti richiesti;

  • Il tutto con un notevole risparmio economico.

Quindi non aspettare, scarica la guida, verifica se nel Tribunale della tua città è possibile separarsi senza avvocato e poi riempi il modulo qui sotto e richiedimi un preventivo.

Oggi hai questa grande opportunità. Perchè non approfittarne?

N.B. A seguito delle recenti modifiche introdotte dal Governo,  il procedimento di separazione consensuale è soggetto ad un contributo unificato di € 37,00, mentre per la separazione giudiziale il contributo è di € 85,00. Inoltre, mentre prima era necessario allegare l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio, il certificato di residenza e lo stato di famiglia, (oltre che alla dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni, ancora obbligatoria) ora tutti questi documenti sono sostituiti dall’autocertificazione.

Consiglio comunque, per evitare errori, di reperire sempre i suddetti documenti presso l’ Anagrafe competente. Alcune Anagrafi consentono di fare la richiesta anche on - line.

Completa e invia il seguente modulo per richiedere un preventivo gratuito e non vincolante

*(indica campo obbligatorio)


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febbraio 1st, 2012 |

Tags: assegnazione casa, assegno mantenimento, casa coniugale, figli, gratis, senza avvocato, separazione consensuale




Ti svelo come vanno divise le spese per la casa coniugale tra coniugi separati

casa coniugale, divorzio, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 29 Comments »

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Oggi scrivo questo post su suggerimento di alcuni miei clienti che spesso mi chiedono chi tra i conigi debba sostenere le spese della casa coniugale.

A parte quelle del mutuo e dell’affitto, infatti, che spesso vengono stabilite con l’accordo di  separazione, ci sono una serie di costi da sostenere di cui pochi parlano.

Se anche tu ti stai facendo la stessa domanda, allora sei nel post(o) giusto!

Anzitutto stabiliamo quali sono le spese da dividersi dopo la separazione:

1. L’ICI (nel caso in cui la casa coniugale non sia la “prima casa”)

2. Le spese condominiali

3. Gli interessi passivi del mutuo

L’I.C.I.

Per quanto riguarda questa imposta, la regola generale è che la paga il proprietario dell’immobile. Quindi se sei il proprietario della casa coniugale dovrai pagarla tu, anche se questa è stata assegnata all’altro coniuge in sede di separazione o divorzio.

Se invece sei comproprietario insieme al coniuge, ne pagherai metà.

Le spese condominiali

Le spese condominiali le paghi solo se sei l’assegnatario della casa coniugale, altrimenti non spettano a te.

Questo perchè è giusto che paghi chi usufruisce di tutti quei servizi (pulizia scale, ascensore, portiere ecc.). Quindi qui non conta il diritto di proprietà ma l’assegnazione.

Gli interessi passivi del mutuo

Forse questa è la spesa che ti interessa di più. E a ragione, visto che puoi scaricare il 19% degli interessi passivi del mutuo contratto per l’abitazione principale in cui vivi tu o un tuo familiare e visto che spesso ci si separa prima di estinguere il mutuo.

Questo problema ti riguarda sia se sei l’unico proprietario dell’immobile ma non è stato assegnato a te durante la separazione, sia che tu sia comproprietario ma sempre e comunque non assegnatario.

Per questo spesa è necessario fare una differenza tra separazione e divorzio.

Durante la separazione, infatti, non viene meno il vincolo coniugale e quindi il coniuge a cui è assegnato l’immobile può ancora essere considerato un familiare.

Perciò anche se non vivi più nella casa coniugale, se il mutuo è intestato a te puoi detrarre la totalità degli interessi passivi.

Se il mutuo è intestato ad entrambi continuaerete a detrarre gli interessi a metà, come prima.

Il divorzio, invece, fa cadere ogni legame di parentela tra i coniugi. Per questo se nella casa coniugale continua ad abitarci solo l’ex coniuge, non potrai detrarre le quote del mutuo.

Se invece nella casa vivono anche i tuoi figli allora non avrai problemi a detrarre gli interessi, perchè sono tuoi familiari.

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maggio 15th, 2010 |

Tags: casa coniugale, divorzio, interessi passivi mutuo, separazione coniugi




Come impedire la vendita o il pignoramento della casa coniugale che ti è stata assegnata

casa coniugale, figli, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 35 Comments »

proteggere-casaMolti miei lettori si trovano in una situazione per cui gli è stata assegnata la casa coniugale ma questa non è di loro proprietà o è loro solo in parte. Per questo si chiedono:

“La casa coniugale assegnatami, può essere venduta o pignorata dal coniuge comproprietario o proprietario esclusivo anche se il Giudice ha stabilito, durante la separazione (o il divorzio), che posso viverci con i figli?

In primo luogo facciamo una distinzione tra vendita e pignoramento.

La vendita della casa coniugale assegnata

Anzitutto la Cassazione ha stabilito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni decorrenti dalla data di assegnazione o anche oltre i nove anni se il titolo viene trascritto” (Cass. SU 26.7.2002 n. 11096; Cass., Sez. I, 22.11.2007 n. 24321).

Questo vuol dire che se il coniuge comproprietario o proprietario esclusivo della casa coniugale la vende tu:

1) Anche se  non hai trascritto il provvedimento del Giudice, non corri rischi per nove anni: l’acquirente infatti, dovrà rispettare il provvedimento di assegnazione del Giudice per tutto questo periodo. Non potrà quindi prendere possesso della casa per nove anni, anche se l’ha comprata regolarmente.

2) Se invece trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale presso il conservatore dei registri immobiliari, come se fosse un atto pubblico di compravendita stipulato davanti ad un notaio, allora non correrai rischi finchè vivrai nella casa con i figli, ossia finchè questi non saranno indipendenti.

In pratica si crea un vincolo di destinazione nell’interesse dei figli per la persona che acquista la casa dopo la trascrizione del provvedimento deve rispettarlo.

Capito la convenienza della trascrizione? Certo, costa ma il vantaggio è enorme.

Il pignoramento della casa coniugale assegnata

Qui dobbiamo guardare all’art. 2812 c.c. secondo il quale se c’è un’ipoteca precedente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione allora il creditore ipotecario può pignorare la casa e venderla. In tal caso il diritto di godimento della casa coniugale si estingue.

Quindi, secondo questo art., possiamo avere due situazioni:

a) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è successivo all’ipoteca.

In questo caso è inutile che tu trascriva il provvedimento, perchè i creditori possono espropriarla trascorsi nove anni dall’assegnazione, anche se lo trascrivi. In tal caso il diritto di abitazione si estingue e puoi solo avere diritto ad  una parte del ricavato ma solo dopo che il creditore si è preso la sua parte.

b) C’è il provvedimento di assegnazione ma non c’è ancora l’ipoteca.

In questo secondo caso hai due possibilità: trascrivere il provvedimento di assegnazione oppure no. Nella prima ipotesi i creditori dovranno rispettare il provvedimento di assegnazione finchè non sarà revocato. Nella seconda saranno liberi di pignorare la casa.

Tuttavia la Cassazione ritiene che la differenza sta nel trascrivere o meno il provvedimento prima del pignoramento e non dell’ipoteca, per cui:

1) Se non trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale prima del pignoramento allora i creditori potranno pignorarla e quindi venderla una volta trascorsi i nove anni dalla data dell’assegnazione.

2) Se invece trascrivi il provvedimento prima del pignoramento allora potrai stare tranquillo perchè potrai continuare ad abitare nella casa coniugale finchè  i figli non saranno indipendenti economicamente.

Questa soluzione è giustificata dalla Cassazione con l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio, che è applicabile anche alla separazione. Infatti questo ‘art. richiama l’art. 1599 c.c. che si riferisce però all’affittuario equiparandolo in questo modo all’assegnatario della casa coniugale. (Cass. 26 luglio 2002 n. 11096; Cass. 2 aprile 2003 n. 5067; Cass. 29 agosto 2003 n. 12705).

Tuttavia si tratta di una lettura un pò isolata della Corte di Cassazione, per cui in corso di causa il Giudice potrebbe non accoglierla. Ti consiglio, perciò, di fare affidamento più su ciò che dice l’art. 2812 c.c., onde evitare rischi!

 

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marzo 11th, 2010 |

Tags: assegnazione, casa coniugale, separazione, trascrizione provvedimento




Ecco cosa inserire nell’accordo di separazione consensuale

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 13 Comments »

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Se avete scelto di fare una separazione consensuale è bene sapere che con l’accordo di separazione consensuale dovrete regolare una serie di aspetti personali e patrimoniali.

 

In particolare dovrete decidere su:

 

  • l’ affido dei figli e il loro mantenimento
  • l’assegnazione della casa coniugale
  • l’eventuale mantenimento per il coniuge

 

La prima cosa che dovete stabilire è a chi verranno affidati i figli. Anche se scegli l’ affidamento condiviso, i tuoi ragazzi avranno comunque bisogno di un’abitazione stabile e prevalente.

 

Una volta scelto con chi vivranno la maggior parte del tempo dovete concordare giorni, ore e modalità di visita. Potete anche aggiungere che il genitore non assegnatario potrà vederli “anche” ogni volta che vuole e/o ogni volta che i figli vorranno.

 

Inoltre il genitore non assegnatario tra voi due dovrà corrispondere all’altro un assegno di mantenimento adeguato, che tenga conto delle necessità del figlio.  Infatti quello assegnatario avrà certamente compiti di cura maggiori, che l’altro dovrà compensare economicamente.

 

A questo punto, come certamente saprai, la casa andrà affidata a chi vengono affidati i figli.

Questo perché la legge si preoccupa soprattutto del loro interesse e vuole evitargli che una già traumatica separazione possa essere resa ancor più dolorosa da un cambiamento totale delle abitudini di vita.

 

Infine dovrete stabilire se uno dei due ha diritto all’assegno di mantenimento e, in caso di risposta affermativa, qual è l’importo di questo assegno. Se hai dei dubbi sul diritto del coniuge a pretendere un mantenimento, consulta questo post sull’argomento.

 

La legge prevede persino la possibilità di inserire nell’accordo di separazione dei trasferimenti immobiliari tra i coniugi o anche a favore dei figli.

 

Una volta che avrai regolato questi aspetti potrai redigere l’accordo di separazione e, se il Tribunale del luogo in cui risiedete lo consente, separarvi anche senza l’intervento di un avvocato, con notevole risparmio per le vostre tasche.

 

Se vuoi sapere come fare scarica questo report gratuito!

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gennaio 6th, 2010 |

Tags: ricorso separazione, separazione consensuale




Come separarsi e trasferire immobili…in una volta sola!

comunione legale, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 8 Comments »

trasf-e-separ2Cme ti ho già accennato nel mio report gratuito , con l’accordo di separazione puoi (e devi) regolare molti aspetti personali e patrimoniali. La legge ti dà addirittura la possibilità di realizzare passaggi di proprietà tra coniugi o tra coniugi e figli. Questa ipotesi è molto conveniente, capirai perché tra poche righe.

 

L’ accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto, inserito nel verbale d’ udienza di separazione o divorzio, vale come atto pubblico (art. 2699 c.c.). E’ come l’atto redatto dal Notaio.

 

Se in questo accordo inserisci un passaggio di proprietà, una volta che hai ottenuto l’omologa dell’accordo dal Tribunale, che lo rende efficace, l’atto sarà titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.

 

Con il trasferimento immobiliare puoi estinguere in una sola volta l’obbligo di mantenimento al coniuge. Tale facoltà ti è concessa dall’art. 5 L. 88/1970 (legge sul divorzio) che è applicabile sia alle separazioni che ai divorzi (anche se questa non è l’opinione di tutti, perchè alcuni pensano che non si possa applicare alla separazione ciò che è previsto per il divorzio).

 

Se, ad esempio, sei comproprietario insieme al coniuge della casa coniugale e preferisci cedergli la tua metà piuttosto che pagare ogni mese il mantenimento, allora ti conviene fare il trasferimento nell’accordo di separazione. Ovviamente l’altro deve essere d’accordo.

 

Però, se il coniuge ha diritto agli alimenti, o ne avrà in futuro,dovrai versarglieli comunque.

 

Comunque puoi trasferire immobili anche per altri motivi. Questo è un modo per regolare gli assetti personali e patrimoniali tra te e il coniuge. L’importante è che il trasferimento sia in qualche modo legato alla separazione. Diversamente alcuni Tribunali potrebbero rifiutarti l’omologa.

 

Ma qual è la convenienza? Ovviamente il notevole risparmio economico!

 

Se stipuli un atto di compravendita dal Notaio, questo ti costerà qualche migliaio di Euro, tra tasse, imposte e parcella per il Notaio.

 

Se, invece, inserisci questo passaggio di proprietà nell’accordo di separazione o divorzio, dovrai pagare solo un’imposta in misura fissa di circa 1.000,00 €.

 

Senza considerare che, in questo modo, non dovrai più versare nulla al coniuge.

 

Hai capito che ti sto dicendo? Che con l’accordo di separazione o di divorzio puoi liberarti definitivamente dell’obbligo di mantenimento del coniuge! Sempre a patto che non si trovi nelle condizioni di poterti chiedere, né ora né in futuro, gli alimenti, il cui diritto è irrinunciabile!

 

Per quanto riguarda i figli, il cedergli la tua quota di casa non ti libera, però, dall’obbligo di mantenimento. Molti Tribunali, diversamente, potrebbero rifiutarti l’omologa e chiederti di fare delle modifiche all’accordo.

 

Potresti, però, ridurre l’importo dell’assegno che devi versargli, ovviamente giustificandolo con il fatto che gli hai già attribuito un immobile.

 

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dicembre 9th, 2009 |

Tags: casa coniugale, ricorso separazione, separazione consensuale




Ecco per te, gratis, una guida sull’udienza di separazione consensuale

alimenti, doveri coniugali, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 1 Comment »

cover-simona3d1Da quando ho aperto questo blog mi sono resa conto di quanto le persone abbiano la necessità di sapere. La maggior parte della nostra vita la impegniamo ad acquisire informazioni: a scuola, sul lavoro, nella vita di tutti i giorni.

Quando non sappiamo abbiamo due possibilità: o chiediamo a qualcuno che ne sa più di noi o viviamo nell’ignoranza e ne accettiamo le conseguenze. Che, a volte, possono essere catastrofiche…..

Visto che le informazioni sono tante, abbiamo dovuto dividerle per materie e settori: medicina, legge, idraulica, elettronica, chimica, ingegneria…..impossibile conoscere tutte queste materie, per cui ognuno ha conosce il proprio settore e, di solito, ignora gli altri.

E dato che non tutti (per fortuna!!) fanno gli Avvocati, capita che molti non sanno neanche come si svolge il procedimento per la separazione consensuale. Diversamente, adesso non ti troveresti su queste pagine.

 Se invece stai leggendo con interesse queste poche righe è perchè, probabilmente, anche tu sei assalito da una delle ansie e delle paure più comuni: quella dell’ignoto.

Non sapere ti rende impotente, incapace di capire come muoverti, ti può far sbagliare in un campo dove, se commetti errori o sbagli strategia, non puoi consolarti dicendoti: ”sbagliando si impara”, a meno che tu non sia uno che si separa tutti i giorni!!!

Quindi ecco qua la soluzione che ho creato appositamente per te: una guida assolutamente gratuita sull’udienza di separazione consensuale, da scaricare e tenere sul tuo pc, da leggere e rileggere quando vuoi.

Finalmente un report chiaro, completo, breve che risolverà i tuoi dubbi e risponderà alle tue domande. Non avrai più bisogno di chiedere a qualcuno consigli e, in alcuni casi, scoprirai che è anche possibile risparmiare sulle spese legali.

Non voglio dirti di più, ti lascio alla lettura del report che potrai scaricare da questa pagina, dopo esserti iscritto alla newsletter di questioni-coniugali! Buona lettura!

PS Dopo esserti iscritto alla newsetter riceverai una mail che ti chiederà di confermare la tua iscrizione. Una volta che l’avrai fatto, riceverai un messaggio di benvenuto con il link per scaricare il report.

PPS Se sei già iscritto alla newsletter di questioni-coniugali, contattami via skype, ti manderò il link per scaricare il report!

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dicembre 4th, 2009 |

Tags: guida gratuita, separazione coniugi, separazione consensuale, udienza




Come fare una separazione dei beni tra coniugi

comunione legale, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 13 Comments »

501Caro lettore che segui questo blog e che, probabilmente, ti stai separando o stai pensando di farlo, quasi certamente tra i mille dubbi che ti angosciano e non ti fanno dormire la notte ce n’è anche uno che assilla molti: “cosa fare con i beni che ho in comune con il coniuge?”

Ebbene, questo post ti spiegherà cosa fare e cercherò di semplificarti la vita con poche ma essenziali informazioni.

Come ti ho già spiegato, tra le conseguenze della separazione c’è anche la cessazione della comunione dei beni.

Questo significa che dovete spartirvi i beni che facevano parte della comunione legale. Anche qui hai due possibilità: metterti d’accordo con il coniuge o iniziare una causa legale.

Inutile dirti che la prima soluzione è più veloce, economica e indolore.

Ma come si fa? Sono qui proprio per spiegartelo!

Anzitutto sappi che, come stabilito dall’art. 194 c.c. “La divisione dei beni della comunione legale si realizza ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo”. Quindi dovete dividere a metà sia debiti che crediti!

Partiamo dalla cosa più semplice da dividere, che poi è anche quella che, di solito, interessa di più: il denaro!

Dovrai ripartire il denaro esistente al momento dello scioglimento della comunione in parti uguali. Questo gruzzolo solitamente è costituito dal denaro risparmiato proveniente sia dall’attività lavorativa di uno o entrambi, sia dai frutti dei beni appartenenti ad uno dei due (ad es. dall’affitto di un appartamento di uno solo di voi).

Ti consiglio di conservare le prove di estratti conto, libretti bancari, contratti di affitto, per evitare che il denaro “sparisca”.

Adesso parliamo di beni mobili.

Come ti ho già spiegato, dato che non tutti i beni rientrano nella comunione, hai diritto a riprenderti ciò che era tuo per donazione o per eredità. Ovviamente devi avere le prove che queste cose siano solo tue, altrimenti si presume che siano di entrambi.

Attenzione: se questi beni mobili non si ritrovano più, perché, ad es., l’altro li ha fatti “furbamente” sparire, non preoccuparti! Infatti l’art. 196 c.c. ha pensato anche a questa ipotesi, prevedendo, in tal caso, che il coniuge e debba restituirti il loro valore in denaro.

Come ti avevo poi già accennato, dovrete fare gli opportuni rimborsi e restituzioni, come previsto dall’art. 192 c.c.

Per quanto riguarda i rimborsi, se hai usato una parte dei soldi comuni per scopi tuoi personali, estranei all’interesse della famiglia, dovrai rimetterli nel patrimonio comune.

C’è anche un’altra ipotesi di rimborso. Se hai assunto un’obbligazione eccedente l’ordinaria amministrazione dopo il matrimonio e senza il consenso dell’altro coniuge e poi non sei riuscito ad adempierla (e per questo i creditori hanno pignorato beni della comunione), sarai tenuto a rimborsare i soldi……

Potrai inoltre richiedere la restituzione dei soldi  che hai prelevato dal tuo patrimonio personale e usato per spese e investimenti del patrimonio comune.

Se seguirai queste semplici regole, potrai dividere i beni senza dover fare un giudizio di divisione. Se, invece, non troverai l’accordo, dovrai rivolgerti al giudice e fare una causa per divisione dei beni.

In questo caso, i vostri beni potrebbero anche essere venduti all’asta e il ricavato diviso!

Ti è tutto più chiaro?

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ottobre 24th, 2009 |

Tags: beni personali, comunione legale coniugi, divisione beni




Come e quando puoi chiedere la modifica delle condizioni di separazione

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 5 Comments »

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Anche tu sei insoddisfatto degli accordi che hai firmato quando ti sei separato?

 

Pensi che siano ormai ingiusti, magari perchè adesso il coniuge lavora e non ti va proprio l’idea di continuare a pagargli il mantenimento!

 

Allora sei nel posto giusto al momento giusto!

 

Infatti l’art. 156 c.c. stabilisce che, se ci sono validi motivi, puoi chiedere al giudice la revoca o la modifica dei provvedimenti (sia personali che patrimoniali) adottati durante la separazione, seguendo la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c.

Quando puoi chiedere la modifica.

Puoi chiedere la modifica solo se la situazione è cambiata da quando ti sei separato!

In pratica è necessario che si siano verificate circostanze nuove. Con questo termine si intendono sia i fatti che si sono modificati dopo la separazione, che quelli che erano già presenti ma che il giudice non ha potuto considerare.

Se invece la situazione è tale e quale a quando vi siete separati, allora non avrà senso chiedere una modifica.

Facendo alcuni esempi, potrai chiedere la modifica se:

1) Versi un mantenimento all’ex che prima non lavorava, mentre ora sì.

In questa ipotesi potrai chiedere al Giudice di ridurre o annullare l’assegno di mantenimento.

L’annullamento ci sarà solo se i tuoi e i suoi redditi sono più o meno equivalenti.

2) Hai perso il lavoro, o guadagni meno.

Puoi chiedere un aumento dell’assegno che percepisci, o una riduzione o annullamento di quello che versi.

3) Dai un mantenimento a tuo figlio, che però ora lavora.

In questo caso puoi chiedere di essere esentato dal versare l’assegno o di ridurne la misura. Questo, però, non è sempre possibile: infatti, la Cassazione (Cass., sez. I, 11.1.07, n. 407) ha stabilito che, anche se tuo figlio lavora come apprendista o interinale, non non vuol dire che sia indipendente economicamente. E’ risaputo che gli apprendisti hanno guadagni inferiori rispetto agli operai che svolgono lo stesso mestiere e che il rapporto di lavoro a tempo determinato è, per sua natura, solo temporaneo.

Se, invece, non lavora per colpa sua, perchè, ad es., passa tutto il giorno a poltrire invece che cercare un lavoro, allora puoi chiedere la modifica dell’assegno (Cass., Sez. I, 7.4.06, n. 8221).

4) I tuoi figli non vivono più nella casa coniugale.

Se i tuoi figli non vivono più nella casa coniugale puoi chiedere una modifica della concessione dell’immobile. Infatti la casa coniugale viene di solito assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli. Se però questi non vivono più con il coniuge a cui sono stati affidati e la casa è in comproprietà o è tua, allora puoi chiedere che venga divisa tra te e l’ex o ti venga restituita.

Questa possibilità si presenterà sia nel caso in cui i figli siano andati a vivere per conto proprio sia nel caso in cui facciano l’università e tornino a casa solo per il fine settimana (Cass. 22.4.2002 n. 5857).

Come chiedere la modifica degli accordi.

Hai due strade: la più semplice e gratuita è quella di fare un accordo tra voi. La Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 20.10.2005, n. 20290) ritiene che, in base all’art. 1322 c.c., gli ex-coniugi possono modificare i patti contenuti nell’omologa di separazione purchè i nuovi accordi non siano contrari a quanto stabilito dagli artt. 143, 147 e 148 c.c. e cioè:

art. 143 c.c: Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

art. 147 c.c.: Entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

art. 148 c.c.: Gli obblighi nei confronti dei figli vanno adempiuti in relazione ale proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo e professionale.

Ovviamente gli accordi non dovranno essere in contrasto con l’interesse dei figli, che va sempre salvaguardato.

La seconda strada è quella di proporre un ricorso in Tribunale secondo quanto stabilito dall‘art. 710 c.p.c.

Dovrai quindi rivolgerti ad un avvocato che redigerà il ricorso con allegati i documenti necessari a provare che la situazione economica si è modificata, lo depositerà in Tribunale e presenzierà l’udienza nel giorno stabilito.

Una sola udienza potrebbe non essere necessaria, soprattutto se l’altra parte contesta i motivi del ricorso e non è disposta a trovare un accordo per chiudere amichevolmente la causa.

Questo vuol dire che ti ci vorranno tempo e soldi. Di solito, però, se il processo non va troppo per le lunghe e non si devono fare tante testimonianze o richiedere perizie e consulenze ne vale la pena.

Ti faccio un esempio: il processo, se non va troppo per le lunghe, dovrebbe costarti circa 2.000.00 € (ovviamente è solo una stima….i costi salgono a seconda del numero di udienze, degli atti che l’avvocato prepara, dei testimoni che deve sentire ecc.). Se, però, riesci a risparmiare, ad es., 200 € al mese di assegno di mantenimento, recuperi i costi della causa in Tribunale in meno di un anno.

Conclusioni.

Come vedi, hai la possibilità di modificare gli accordi man mano che le situazioni cambiano e non solo una volta. Infatti, se nel tempo la situazione cambia ancora potrai chiedere una nuova modifica.

Ovviamente dovrai provare che la nuova situazione incide sulla tua situazione patrimoniale a tal punto da costringerti a fare questa richiesta.

Se, però, vuoi risparmiarti i soldi del processo, cerca di fare un accordo con l’ex e convincerlo ad essere ragionevole e a risparmiare denaro.

Magari, a quel punto, potresti rivolgerti ad un legale affinchè verifichi che l’accordo raggiunto tra voi sia rispettoso delle norme di legge di cui ti ho parlato prima.

Sicuramente ti costerà meno di una causa in Tribunale, il cui esito è sempre incerto sia per costi che per risultati!

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agosto 1st, 2009 |

Tags: alimenti, casa coniugale, mantenimento, modifica separazione




Ecco spiegate le conseguenze della separazione!

separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale No Comments »

domino-effect-b 

Sto per svelarti quello che molti vogliono sapere, che chiedono sui forum, che mi domandano nelle e-mail e che oggi spiegherò in modo semplice a te, che leggi questo blog e che, magari, mi segui grazie all’ iscrizione alla newsletter, : quali sono le conseguenze della separazione.

 

In particolare molti mi domandano se con la separazione viene meno la comunione legale con il coniuge.

 

Se anche tu vuoi conoscere la risposta a questa domanda, allora leggi questo post.

 

Gli effetti.

 

L’art. 191 c.c. stabilisce che, a seguito della separazione consensuale, di quella giudiziale o del divorzio, si producono 4 effetti:

 

1. Cessa lo stato di comunione legale e subentra il regime della separazione dei beni

 

Praticamente da questo momento in poi qualsiasi cosa comprerai e qualsiasi debito farai non rientrerà più nella comunione legale ma sarà solo tuo.

 

Prima, invece, anche se compravi un bene all’insaputa del coniuge, questo entrava automaticamente a far parte della comunione legale.

 

Non pensare, però, che la separazione realizzi anche una divisione dei beni perché per ottenerla devi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale, in caso non riuscissi a trovare un accordo su come dividervi i beni.

 

2. Alcuni beni entrano a far parte della comunione legale

 

Durante il matrimonio non tutti i beni fanno automaticamente parte della comunione.

 

Ci sono beni che sono personali solo finché non si scioglie la comunione. Quando ciò accade, entrano nella comunione dei beni, sempre che non siano stati consumati. Praticamente sto parlando dei risparmi.

 

Ti faccio alcuni esempi.

 

Le entrate prodotte dai beni personali dei coniugi non rientrano nella comunione.

 

Se hai un bene personale (perché l’hai acquistato prima delle nozze, perché l’hai ricevuto in eredità ecc.) e lo vendi, lo affitti e, comunque, ne ricavi denaro, questi soldi non entrano nella comunione fino al momento in cui questa si scioglie, (e sempre che tu non abbia già speso il denaro ricavatone) ossia nel momento in cui si realizza la separazione o il divorzio dei coniugi.

 

Non ne fanno parte neanche i guadagni derivanti dall’attività professionale di ognuno di voi due che avete risparmiato. Ma vi rientreranno se, al momento in cui la comunione si scioglie, (ossia con la separazione o uno degli altri casi contemplati dall’art. 191 c.c.) non sono stati spesi.

 

Lo stesso può dirsi per quei beni, anche immobili, che hai acquistato per l’esercizio dell’ impresa costituita dopo il matrimonio o per gli incrementi dell’impresa che c’era anche prima delle nozze.

 

I beni che invece servono per l’esercizio della professione (di medico, ingegnere, avvocato, dentista ecc.) non entrano mai nella comunione.

 

3. Si instaura la comunione ordinaria per i beni oggetto della comunione

 

Da questo momento in poi i beni che facevano parte della comunione fin dal principio e quelli che vi sono entrati a seguito dello scioglimento, saranno regolati dalle disposizioni in materia di comunione ordinaria previsti dagli artt. 1100 c.c. e seguenti.

 

4. Puoi chiedere la divisione dei beni comuni

 

Dopo lo scioglimento della comunione potrai chiedere che il tuo patrimonio sia diviso da quello dell’ex coniuge. Perché ciò sia possibile, però, è necessario che ognuno di voi restituisca le somme prelevate dal patrimonio comune a vantaggio di quello di uno solo di voi due.

 

Se, per esempio, hai aggiustato la casa di tua proprietà esclusiva utilizzando i soldi di entrambi, dovrai restituire la somma che non era tua al coniuge, perché la legge lo considera una specie di prestito.

 

Ugualmente può dirsi nel caso in cui i creditori di uno solo di voi abbia aggredito anche il patrimonio dell’altro.

 

Fatti questi rimborsi e restituzioni, dovrai considerare quali sono i beni, i debiti e i crediti del patrimonio.

 

A questo punto, dopo che hai fatto un po’ di conti, potrai chiedere la divisione dei beni, ripartendo in parti uguali debiti e crediti.

Tra l’altro, con la separazione non avrai più il dovere di coabitazione, mentre rimangono inalterati gli altri doveri coniugali. In teoria, quindi, dovresti rimanere fedele al coniuge. In pratica la Cassazione ha più volte sentenziato che l’infedeltà, dopo la separazione, non è obbligatoria.

 

Momento in cui si scoglie la comunione.

 

Per fare tutto questo è necessario conoscere il momento preciso in cui la comunione si scioglie.

 

Come ti ho detto la comunione si scioglie nel momento in cui i coniugi si separano o divorziano.

In particolare lo scioglimento si verifica solo nel momento in cui:

 

  • passa in giudicato la sentenza di separazione giudiziale;

questo si verifica dopo che non è più possibile appellarla, ossia 1 anno dalla pubblicazione o 30 giorni dalla notifica all’altra parte.

 

  • c’è l’omologa della separazione consensuale e il provvedimento non è più soggetto a reclamo;

cioè trascorsi 10 giorni dalla notificazione o pubblicazione del decreto.

 

  • passa in giudicato la sentenza di divorzio;

vale quanto detto per la separazione consensuale.

 

A questo punto puoi chiedere la divisione dei beni. Anche qui hai due strade: puoi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale. Ovviamente la prima ipotesi è più veloce ed economica, mentre la seconda può protrarsi per molti anni e costarti parecchio.

 

Ti consiglio di pensarci bene!

 

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luglio 16th, 2009 |

Tags: separazione, separazione consensuale, separazione giudiziale




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