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Come impedire la vendita o il pignoramento della casa coniugale che ti è stata assegnata

casa coniugale, figli, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 35 Comments »

proteggere-casaMolti miei lettori si trovano in una situazione per cui gli è stata assegnata la casa coniugale ma questa non è di loro proprietà o è loro solo in parte. Per questo si chiedono:

“La casa coniugale assegnatami, può essere venduta o pignorata dal coniuge comproprietario o proprietario esclusivo anche se il Giudice ha stabilito, durante la separazione (o il divorzio), che posso viverci con i figli?

In primo luogo facciamo una distinzione tra vendita e pignoramento.

La vendita della casa coniugale assegnata

Anzitutto la Cassazione ha stabilito che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni decorrenti dalla data di assegnazione o anche oltre i nove anni se il titolo viene trascritto” (Cass. SU 26.7.2002 n. 11096; Cass., Sez. I, 22.11.2007 n. 24321).

Questo vuol dire che se il coniuge comproprietario o proprietario esclusivo della casa coniugale la vende tu:

1) Anche se  non hai trascritto il provvedimento del Giudice, non corri rischi per nove anni: l’acquirente infatti, dovrà rispettare il provvedimento di assegnazione del Giudice per tutto questo periodo. Non potrà quindi prendere possesso della casa per nove anni, anche se l’ha comprata regolarmente.

2) Se invece trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale presso il conservatore dei registri immobiliari, come se fosse un atto pubblico di compravendita stipulato davanti ad un notaio, allora non correrai rischi finchè vivrai nella casa con i figli, ossia finchè questi non saranno indipendenti.

In pratica si crea un vincolo di destinazione nell’interesse dei figli per la persona che acquista la casa dopo la trascrizione del provvedimento deve rispettarlo.

Capito la convenienza della trascrizione? Certo, costa ma il vantaggio è enorme.

Il pignoramento della casa coniugale assegnata

Qui dobbiamo guardare all’art. 2812 c.c. secondo il quale se c’è un’ipoteca precedente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione allora il creditore ipotecario può pignorare la casa e venderla. In tal caso il diritto di godimento della casa coniugale si estingue.

Quindi, secondo questo art., possiamo avere due situazioni:

a) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è successivo all’ipoteca.

In questo caso è inutile che tu trascriva il provvedimento, perchè i creditori possono espropriarla trascorsi nove anni dall’assegnazione, anche se lo trascrivi. In tal caso il diritto di abitazione si estingue e puoi solo avere diritto ad  una parte del ricavato ma solo dopo che il creditore si è preso la sua parte.

b) C’è il provvedimento di assegnazione ma non c’è ancora l’ipoteca.

In questo secondo caso hai due possibilità: trascrivere il provvedimento di assegnazione oppure no. Nella prima ipotesi i creditori dovranno rispettare il provvedimento di assegnazione finchè non sarà revocato. Nella seconda saranno liberi di pignorare la casa.

Tuttavia la Cassazione ritiene che la differenza sta nel trascrivere o meno il provvedimento prima del pignoramento e non dell’ipoteca, per cui:

1) Se non trascrivi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale prima del pignoramento allora i creditori potranno pignorarla e quindi venderla una volta trascorsi i nove anni dalla data dell’assegnazione.

2) Se invece trascrivi il provvedimento prima del pignoramento allora potrai stare tranquillo perchè potrai continuare ad abitare nella casa coniugale finchè  i figli non saranno indipendenti economicamente.

Questa soluzione è giustificata dalla Cassazione con l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio, che è applicabile anche alla separazione. Infatti questo ‘art. richiama l’art. 1599 c.c. che si riferisce però all’affittuario equiparandolo in questo modo all’assegnatario della casa coniugale. (Cass. 26 luglio 2002 n. 11096; Cass. 2 aprile 2003 n. 5067; Cass. 29 agosto 2003 n. 12705).

Tuttavia si tratta di una lettura un pò isolata della Corte di Cassazione, per cui in corso di causa il Giudice potrebbe non accoglierla. Ti consiglio, perciò, di fare affidamento più su ciò che dice l’art. 2812 c.c., onde evitare rischi!

 

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marzo 11th, 2010 |

Tags: assegnazione, casa coniugale, separazione, trascrizione provvedimento




Come scaricare dalle tasse l’assegno di mantenimento

figli, mantenimento, separazione coniugi 11 Comments »

pagamento tasse

Questo forse è un argomento un pò inusuale perchè è un aspetto che pochi considerano. Ma non fare l’errore di sottovalutarne l’importanza perchè in materia fiscale ad ogni errore corrisponde una sanzione.

Se ricevi o versi un assegno di separazione o divorzio devi sapere che:

  • E’ deducibile dal reddito imponibile (se lo versi)
  • E’ reddito imponibile per chi lo riceve

Se non sei un commercialista o un ragioniere, potresti non sapere cos’è un onere deducibile. Ebbene gli oneri deducibili si sottraggono dal reddito imponibile, ossia dal reddito su cui si devono calcolare le imposte da pagare.

Questo significa che se il tuo reddito imponibile è 10.000 € ma hai 2000 € di oneri deducibili (assegno di mantenimento al coniuge, i contributi per colf e badanti, l’ INAIL delle casalinghe ecc.), le imposte andranno calcolate sulla differenza tra reddito imponibile e oneri deducibili, ossia, nell’esempio che ti ho fatto, su 8000 €.

Quindi, se tu paghi, ad es. un’aliquota del 27% sul reddito, non pagherai 2.700 € di tasse, ma 2.160,00 €. Capito? Hai risparmiato 540,00 €! Il contrario accadrà nel caso tu riceva l’assegno per cui preparati: ci pagherai le tasse!!!

Da non confondere con gli oneri deducibili sono quelli detraibili ( attualmente le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui, le spese di istruzione, le spese funebri, le spese per attività sportive dei ragazzi, le spese per la frequenza di asili nido, le spese di ristrutturazione 36%, le spese per la sostituzione di frigoriferi, ecc.), che non riguardano il nostro caso.

Questi vanno a diminuire l’imposta già calcolata. Per tornare all’esempio di prima, se devi pagare 2.160,00 € di tasse, e hai oneri deducibili per 100 €, ne pagherai 2.060,00 €.

Ma torniamo agli assegni di mantenimento per il coniuge. Ti ho già detto che l’assegno è deducibile se lo versi e imponibile se lo ricevi. Questo, però, solo se risulta da una sentenza o un’ordinanza del  Tribunale. Infatti gli uffici fiscali, se dichiari di versare o ricevere un mantenimento, potrebbero chiederti di esibire un documento che lo provi (per l’appunto la sentenza o l’ordinanza di cui ti dicevo).

L‘assegno per i figli, invece,

  • Non è deducibile dal reddito di chi lo paga
  • Non costituisce reddito imponibile per chi lo riceve

Se stai per affrontare una separazione fai specificare l’importo dell’assegno destinato al coniuge da quello destinato ai figli, altrimenti l’importo totale verrà considerato metà del coniuge e metà dei figli, con evidenti conseguenze sulle tasse.

Un’altro aspetto interessante è quello delle detrazioni per i figli a carico. Anzitutto una persona è considerata a carico se ha un reddito annuo non superiore a 2.840,51 €.

A chi di voi due spetta la detrazione? Tutto dipende dal tipo di affidamento. Se avete scelto l’affidamento congiunto, la detrazione è ripartita a metà tra te e il coniuge. Però potete fare un accordo perché la detrazione spetti interamente al coniuge che guadagna di più.

Nel caso di affidamento esclusivo, invece, la detrazione spetta interamente al coniuge affidatario, a meno che non facciate un accordo per ripartire la detrazione a metà.

PS: Spero di aver fatto un pò di chiarezza. Ovviamente ti consiglio sempre di chiedere conferma ad un commercialista perché la materia fiscale è piuttosto mutevole. Ma questa breve spiegazione ti sarà certamente di aiuto, perchè sapere cosa chiedere e a chi non è affare da poco!!

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gennaio 20th, 2010 |

Tags: assegno di mantenimento coniuge, assegno figli, scaricare tasse, tasse




Ecco cosa inserire nell’accordo di separazione consensuale

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 13 Comments »

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Se avete scelto di fare una separazione consensuale è bene sapere che con l’accordo di separazione consensuale dovrete regolare una serie di aspetti personali e patrimoniali.

 

In particolare dovrete decidere su:

 

  • l’ affido dei figli e il loro mantenimento
  • l’assegnazione della casa coniugale
  • l’eventuale mantenimento per il coniuge

 

La prima cosa che dovete stabilire è a chi verranno affidati i figli. Anche se scegli l’ affidamento condiviso, i tuoi ragazzi avranno comunque bisogno di un’abitazione stabile e prevalente.

 

Una volta scelto con chi vivranno la maggior parte del tempo dovete concordare giorni, ore e modalità di visita. Potete anche aggiungere che il genitore non assegnatario potrà vederli “anche” ogni volta che vuole e/o ogni volta che i figli vorranno.

 

Inoltre il genitore non assegnatario tra voi due dovrà corrispondere all’altro un assegno di mantenimento adeguato, che tenga conto delle necessità del figlio.  Infatti quello assegnatario avrà certamente compiti di cura maggiori, che l’altro dovrà compensare economicamente.

 

A questo punto, come certamente saprai, la casa andrà affidata a chi vengono affidati i figli.

Questo perché la legge si preoccupa soprattutto del loro interesse e vuole evitargli che una già traumatica separazione possa essere resa ancor più dolorosa da un cambiamento totale delle abitudini di vita.

 

Infine dovrete stabilire se uno dei due ha diritto all’assegno di mantenimento e, in caso di risposta affermativa, qual è l’importo di questo assegno. Se hai dei dubbi sul diritto del coniuge a pretendere un mantenimento, consulta questo post sull’argomento.

 

La legge prevede persino la possibilità di inserire nell’accordo di separazione dei trasferimenti immobiliari tra i coniugi o anche a favore dei figli.

 

Una volta che avrai regolato questi aspetti potrai redigere l’accordo di separazione e, se il Tribunale del luogo in cui risiedete lo consente, separarvi anche senza l’intervento di un avvocato, con notevole risparmio per le vostre tasche.

 

Se vuoi sapere come fare scarica questo report gratuito!

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gennaio 6th, 2010 |

Tags: ricorso separazione, separazione consensuale




Ti svelo quali decisioni prende il giudice alla prima udienza di separazione giudiziale

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione giudiziale 12 Comments »

toga

Se hai deciso di addentrarti in una separazione giudiziale, la prima udienza che farai sarà quella davanti al Presidente del Tribunale, del tutto simile a quella per la separazione consensuale. Solo che non sarà l’unica ma la prima di molte.

Il Presidente del Tribunale, una volta capito che non avete intenzione di separarvi consensualmente perchè non siete d’accordo sull’ affidamento dei figli, l’assegnazione della casa, sull’importo dell’assegno di mantenimento, farà così:

  1. Prendera dei provvedimenti cosiddetti “temporanei e urgenti”
  2. Nominerà il Giudice che si occuperà della tua causa di separazione
  3. Fisserà la data della prossima udienza

Questi provvedimenti riguardano proprio le questioni su cui tu e il coniuge non riuscite a trovare un accordo: i figli, la casa, il mantenimento.

 Non devi pensare che se non ti presenti all’udienza fissata per la separazione o se fai una separazione giudiziale non dovrai versare o ricevere nulla fino alla fine della causa. Sbagli! Le questioni importanti vengono decise comunque, anche senza tener conto delle richieste tue o dell’altro. In questo caso il Giudice decide ciò che ritiene più giusto.

Questi provvedimenti sono poi efficaci anche se uno di voi abbandona il processo: anche questa è una norma anti - furbi; evita che il coniuge più debole si ritrovi senza alcuna tutela se l’altro finge una riconciliazione al solo scopo di far decadere provvedimenti a lui sfavorevoli per poi, magari, abbandonarlo di nuovo.

Perchè non siano più efficaci è invece necessario che:

  • Presenti un nuovo ricorso di separazione, (questo accade se ti sei riconciliato e poi decidi di separarti di nuovo) e il Presidente del Tribunale emana nuovi provvedimenti
  • Il Giudice della causa di separazione, detto Giudice Istruttore (che è diverso dal Giudice - Presidente del Tribunale), modifichi questi provvedimenti, magari a seguito di nuove prove
  • Ti riconcili con il coniuge
  • Il Giudice Istruttore emani la sentenza di separazione con cui decide anche sul mantenimento, la casa e i figli. In questo caso la sentenza, che è immediatamente esecutiva, sostituisce i provvedimenti

Un’altra cosa molto importante è che i provvedimenti temporanei e urgenti sono immediatamente esecutivi. Questo significa che se il coniuge non ti paga, puoi fargli un pignoramento.

Come vedi, quindi, in questo caso non servirebbe a nulla non presentarti in Tribunale una volta che ti è stato notificato il ricorso di separazione, perchè la legge va avanti anche se tu rimani “immobile”.

Quindi quello che ti consiglio è questo: se ti arriva un ricorso per la separazione giudiziale vai dal tuo avvocato per farti difendere o cerca di metterti d’accordo con il coniuge per fare una separazione consensuale, così da risparmiarti tempo e soldi e non rischiare di far decidere ad altri della vostra vita.

P.S. Se vuoi saperne di più su come si svolge l’udienza di separazione consensuale e come è possibile risparmiare sulla separazione, clicca qui

 

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dicembre 21st, 2009 |

Tags: separazione coniugi, separazione giudiziale




Come separarsi e trasferire immobili…in una volta sola!

comunione legale, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 8 Comments »

trasf-e-separ2Cme ti ho già accennato nel mio report gratuito , con l’accordo di separazione puoi (e devi) regolare molti aspetti personali e patrimoniali. La legge ti dà addirittura la possibilità di realizzare passaggi di proprietà tra coniugi o tra coniugi e figli. Questa ipotesi è molto conveniente, capirai perché tra poche righe.

 

L’ accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto, inserito nel verbale d’ udienza di separazione o divorzio, vale come atto pubblico (art. 2699 c.c.). E’ come l’atto redatto dal Notaio.

 

Se in questo accordo inserisci un passaggio di proprietà, una volta che hai ottenuto l’omologa dell’accordo dal Tribunale, che lo rende efficace, l’atto sarà titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.

 

Con il trasferimento immobiliare puoi estinguere in una sola volta l’obbligo di mantenimento al coniuge. Tale facoltà ti è concessa dall’art. 5 L. 88/1970 (legge sul divorzio) che è applicabile sia alle separazioni che ai divorzi (anche se questa non è l’opinione di tutti, perchè alcuni pensano che non si possa applicare alla separazione ciò che è previsto per il divorzio).

 

Se, ad esempio, sei comproprietario insieme al coniuge della casa coniugale e preferisci cedergli la tua metà piuttosto che pagare ogni mese il mantenimento, allora ti conviene fare il trasferimento nell’accordo di separazione. Ovviamente l’altro deve essere d’accordo.

 

Però, se il coniuge ha diritto agli alimenti, o ne avrà in futuro,dovrai versarglieli comunque.

 

Comunque puoi trasferire immobili anche per altri motivi. Questo è un modo per regolare gli assetti personali e patrimoniali tra te e il coniuge. L’importante è che il trasferimento sia in qualche modo legato alla separazione. Diversamente alcuni Tribunali potrebbero rifiutarti l’omologa.

 

Ma qual è la convenienza? Ovviamente il notevole risparmio economico!

 

Se stipuli un atto di compravendita dal Notaio, questo ti costerà qualche migliaio di Euro, tra tasse, imposte e parcella per il Notaio.

 

Se, invece, inserisci questo passaggio di proprietà nell’accordo di separazione o divorzio, dovrai pagare solo un’imposta in misura fissa di circa 1.000,00 €.

 

Senza considerare che, in questo modo, non dovrai più versare nulla al coniuge.

 

Hai capito che ti sto dicendo? Che con l’accordo di separazione o di divorzio puoi liberarti definitivamente dell’obbligo di mantenimento del coniuge! Sempre a patto che non si trovi nelle condizioni di poterti chiedere, né ora né in futuro, gli alimenti, il cui diritto è irrinunciabile!

 

Per quanto riguarda i figli, il cedergli la tua quota di casa non ti libera, però, dall’obbligo di mantenimento. Molti Tribunali, diversamente, potrebbero rifiutarti l’omologa e chiederti di fare delle modifiche all’accordo.

 

Potresti, però, ridurre l’importo dell’assegno che devi versargli, ovviamente giustificandolo con il fatto che gli hai già attribuito un immobile.

 

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dicembre 9th, 2009 |

Tags: casa coniugale, ricorso separazione, separazione consensuale




Ecco per te, gratis, una guida sull’udienza di separazione consensuale

alimenti, doveri coniugali, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 1 Comment »

cover-simona3d1Da quando ho aperto questo blog mi sono resa conto di quanto le persone abbiano la necessità di sapere. La maggior parte della nostra vita la impegniamo ad acquisire informazioni: a scuola, sul lavoro, nella vita di tutti i giorni.

Quando non sappiamo abbiamo due possibilità: o chiediamo a qualcuno che ne sa più di noi o viviamo nell’ignoranza e ne accettiamo le conseguenze. Che, a volte, possono essere catastrofiche…..

Visto che le informazioni sono tante, abbiamo dovuto dividerle per materie e settori: medicina, legge, idraulica, elettronica, chimica, ingegneria…..impossibile conoscere tutte queste materie, per cui ognuno ha conosce il proprio settore e, di solito, ignora gli altri.

E dato che non tutti (per fortuna!!) fanno gli Avvocati, capita che molti non sanno neanche come si svolge il procedimento per la separazione consensuale. Diversamente, adesso non ti troveresti su queste pagine.

 Se invece stai leggendo con interesse queste poche righe è perchè, probabilmente, anche tu sei assalito da una delle ansie e delle paure più comuni: quella dell’ignoto.

Non sapere ti rende impotente, incapace di capire come muoverti, ti può far sbagliare in un campo dove, se commetti errori o sbagli strategia, non puoi consolarti dicendoti: ”sbagliando si impara”, a meno che tu non sia uno che si separa tutti i giorni!!!

Quindi ecco qua la soluzione che ho creato appositamente per te: una guida assolutamente gratuita sull’udienza di separazione consensuale, da scaricare e tenere sul tuo pc, da leggere e rileggere quando vuoi.

Finalmente un report chiaro, completo, breve che risolverà i tuoi dubbi e risponderà alle tue domande. Non avrai più bisogno di chiedere a qualcuno consigli e, in alcuni casi, scoprirai che è anche possibile risparmiare sulle spese legali.

Non voglio dirti di più, ti lascio alla lettura del report che potrai scaricare da questa pagina, dopo esserti iscritto alla newsletter di questioni-coniugali! Buona lettura!

PS Dopo esserti iscritto alla newsetter riceverai una mail che ti chiederà di confermare la tua iscrizione. Una volta che l’avrai fatto, riceverai un messaggio di benvenuto con il link per scaricare il report.

PPS Se sei già iscritto alla newsletter di questioni-coniugali, contattami via skype, ti manderò il link per scaricare il report!

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dicembre 4th, 2009 |

Tags: guida gratuita, separazione coniugi, separazione consensuale, udienza




Come e quando puoi chiedere la modifica delle condizioni di separazione

alimenti, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 5 Comments »

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Anche tu sei insoddisfatto degli accordi che hai firmato quando ti sei separato?

 

Pensi che siano ormai ingiusti, magari perchè adesso il coniuge lavora e non ti va proprio l’idea di continuare a pagargli il mantenimento!

 

Allora sei nel posto giusto al momento giusto!

 

Infatti l’art. 156 c.c. stabilisce che, se ci sono validi motivi, puoi chiedere al giudice la revoca o la modifica dei provvedimenti (sia personali che patrimoniali) adottati durante la separazione, seguendo la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c.

Quando puoi chiedere la modifica.

Puoi chiedere la modifica solo se la situazione è cambiata da quando ti sei separato!

In pratica è necessario che si siano verificate circostanze nuove. Con questo termine si intendono sia i fatti che si sono modificati dopo la separazione, che quelli che erano già presenti ma che il giudice non ha potuto considerare.

Se invece la situazione è tale e quale a quando vi siete separati, allora non avrà senso chiedere una modifica.

Facendo alcuni esempi, potrai chiedere la modifica se:

1) Versi un mantenimento all’ex che prima non lavorava, mentre ora sì.

In questa ipotesi potrai chiedere al Giudice di ridurre o annullare l’assegno di mantenimento.

L’annullamento ci sarà solo se i tuoi e i suoi redditi sono più o meno equivalenti.

2) Hai perso il lavoro, o guadagni meno.

Puoi chiedere un aumento dell’assegno che percepisci, o una riduzione o annullamento di quello che versi.

3) Dai un mantenimento a tuo figlio, che però ora lavora.

In questo caso puoi chiedere di essere esentato dal versare l’assegno o di ridurne la misura. Questo, però, non è sempre possibile: infatti, la Cassazione (Cass., sez. I, 11.1.07, n. 407) ha stabilito che, anche se tuo figlio lavora come apprendista o interinale, non non vuol dire che sia indipendente economicamente. E’ risaputo che gli apprendisti hanno guadagni inferiori rispetto agli operai che svolgono lo stesso mestiere e che il rapporto di lavoro a tempo determinato è, per sua natura, solo temporaneo.

Se, invece, non lavora per colpa sua, perchè, ad es., passa tutto il giorno a poltrire invece che cercare un lavoro, allora puoi chiedere la modifica dell’assegno (Cass., Sez. I, 7.4.06, n. 8221).

4) I tuoi figli non vivono più nella casa coniugale.

Se i tuoi figli non vivono più nella casa coniugale puoi chiedere una modifica della concessione dell’immobile. Infatti la casa coniugale viene di solito assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli. Se però questi non vivono più con il coniuge a cui sono stati affidati e la casa è in comproprietà o è tua, allora puoi chiedere che venga divisa tra te e l’ex o ti venga restituita.

Questa possibilità si presenterà sia nel caso in cui i figli siano andati a vivere per conto proprio sia nel caso in cui facciano l’università e tornino a casa solo per il fine settimana (Cass. 22.4.2002 n. 5857).

Come chiedere la modifica degli accordi.

Hai due strade: la più semplice e gratuita è quella di fare un accordo tra voi. La Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 20.10.2005, n. 20290) ritiene che, in base all’art. 1322 c.c., gli ex-coniugi possono modificare i patti contenuti nell’omologa di separazione purchè i nuovi accordi non siano contrari a quanto stabilito dagli artt. 143, 147 e 148 c.c. e cioè:

art. 143 c.c: Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

art. 147 c.c.: Entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

art. 148 c.c.: Gli obblighi nei confronti dei figli vanno adempiuti in relazione ale proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo e professionale.

Ovviamente gli accordi non dovranno essere in contrasto con l’interesse dei figli, che va sempre salvaguardato.

La seconda strada è quella di proporre un ricorso in Tribunale secondo quanto stabilito dall‘art. 710 c.p.c.

Dovrai quindi rivolgerti ad un avvocato che redigerà il ricorso con allegati i documenti necessari a provare che la situazione economica si è modificata, lo depositerà in Tribunale e presenzierà l’udienza nel giorno stabilito.

Una sola udienza potrebbe non essere necessaria, soprattutto se l’altra parte contesta i motivi del ricorso e non è disposta a trovare un accordo per chiudere amichevolmente la causa.

Questo vuol dire che ti ci vorranno tempo e soldi. Di solito, però, se il processo non va troppo per le lunghe e non si devono fare tante testimonianze o richiedere perizie e consulenze ne vale la pena.

Ti faccio un esempio: il processo, se non va troppo per le lunghe, dovrebbe costarti circa 2.000.00 € (ovviamente è solo una stima….i costi salgono a seconda del numero di udienze, degli atti che l’avvocato prepara, dei testimoni che deve sentire ecc.). Se, però, riesci a risparmiare, ad es., 200 € al mese di assegno di mantenimento, recuperi i costi della causa in Tribunale in meno di un anno.

Conclusioni.

Come vedi, hai la possibilità di modificare gli accordi man mano che le situazioni cambiano e non solo una volta. Infatti, se nel tempo la situazione cambia ancora potrai chiedere una nuova modifica.

Ovviamente dovrai provare che la nuova situazione incide sulla tua situazione patrimoniale a tal punto da costringerti a fare questa richiesta.

Se, però, vuoi risparmiarti i soldi del processo, cerca di fare un accordo con l’ex e convincerlo ad essere ragionevole e a risparmiare denaro.

Magari, a quel punto, potresti rivolgerti ad un legale affinchè verifichi che l’accordo raggiunto tra voi sia rispettoso delle norme di legge di cui ti ho parlato prima.

Sicuramente ti costerà meno di una causa in Tribunale, il cui esito è sempre incerto sia per costi che per risultati!

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agosto 1st, 2009 |

Tags: alimenti, casa coniugale, mantenimento, modifica separazione




Come decide il giudice a chi affidare i figli durante la separazione

figli, separazione giudiziale 1 Comment »

Protection of the childhoodSe stai affrontando una separazione giudiziale o hai intenzione di farlo, probabilmente ti chiederai in base a quali criteri il giudice sceglie con chi di voi due dovranno vivere i figli.

Ti dirò subito che non è possibile fare un elenco di parametri che fanno di te il genitore ideale (o il contrario), perché la situazione va valutata caso per caso.

Comunque il criterio principale è uno solo: l’interesse morale e materiale della prole.

È cioè importante per il giudice capire chi di voi due è più idoneo a garantire ai vostri figli uno sviluppo sano e sereno sotto vari aspetti.

Cercherà di affidarli a chi è maggiormente in grado di provvedere alle loro esigenze e di capire i loro bisogni e aspettative.

Avrai più possibilità di vederteli affidati se tra voi esiste già uno stretto legame di affetto e fiducia.

Detto questo posso solo dirti che ci sono una serie di situazioni che i Tribunali e la Corte di Cassazione hanno ritenuto non pregiudizievoli per la prole.

Cercherò di farti alcuni esempi.

Anzitutto, anche se ti è stata addebitata la separazione, questo non significa che i figli non ti saranno affidati. Essere un cattivo marito o una cattiva moglie non significa essere anche un pessimo genitore.

Certamente se l’addebito è dovuto al fatto che sei una persona violenta o squilibrata il giudice non ti affiderà mai dei bambini!

Non contano nemmeno le tue opinioni politiche o religiose. Puoi essere ateo o religioso, cattolico, ebreo, musulmano, protestante, di destra o di sinistra e vederti affidati i figli.

Ciò che importa è il tuo atteggiamento. Se sei una persona che impone in modo pressante e intransigente le sue scelte ed opinioni, tanto da impedire ai tuoi figli di sviluppare serenamente le proprie e di integrarsi con la società, difficilmente saranno affidati a te.

Se ti sei già rifatto una nuova famiglia, poi, questo non vuol dire che ti sarà impossibile ottenere l’affidamento. L’importante è che non cerchi di boicottare l’altro genitore, cercando magari di sostituire la sua figura con quella del nuovo partner.

Certo, però, che è importante che la tua casa non sia un via vai di nuovi fidanzati/e e che, quindi, la nuova famiglia goda di un minimo di stabilità.

Insomma, in sostanza devi capire che i figli non sono degli oggetti da litigarvi ma sono dei soggetti che hanno dei propri diritti ed interessi, che hanno le loro inclinazioni, aspirazioni e preferenze che devono essere rispettati.

La legge impone addirittura al giudice di ascoltare tuo figlio per conoscere le sue opinioni e volontà, se ha almeno 12 anni. Tuttavia questa prassi, in molti Tribunali, fatica a prendere piede.

Inoltre, se per il suo bene, decidete di comune accordo di non imporgli quello che per lui potrebbe essere un trauma, il giudice difficilmente vorrà sentirlo comunque.

Comunque, in definitiva, se vuoi che i tuoi bambini vivano con te, devi dimostrare di essere il genitore più idoneo a soddisfare le sue esigenze affettive, educative e formative.

Perché, quello che conta è solo il loro bene.

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giugno 29th, 2009 |

Tags: affidamento, figli, separazione giudiziale




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    "Come si svolge l'udienza di separazione consensuale"


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