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Come separarsi e trasferire immobili…in una volta sola!

comunione legale, figli, mantenimento, separazione coniugi, separazione consensuale 8 Comments »

trasf-e-separ2Cme ti ho già accennato nel mio report gratuito , con l’accordo di separazione puoi (e devi) regolare molti aspetti personali e patrimoniali. La legge ti dà addirittura la possibilità di realizzare passaggi di proprietà tra coniugi o tra coniugi e figli. Questa ipotesi è molto conveniente, capirai perché tra poche righe.

 

L’ accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto, inserito nel verbale d’ udienza di separazione o divorzio, vale come atto pubblico (art. 2699 c.c.). E’ come l’atto redatto dal Notaio.

 

Se in questo accordo inserisci un passaggio di proprietà, una volta che hai ottenuto l’omologa dell’accordo dal Tribunale, che lo rende efficace, l’atto sarà titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.

 

Con il trasferimento immobiliare puoi estinguere in una sola volta l’obbligo di mantenimento al coniuge. Tale facoltà ti è concessa dall’art. 5 L. 88/1970 (legge sul divorzio) che è applicabile sia alle separazioni che ai divorzi (anche se questa non è l’opinione di tutti, perchè alcuni pensano che non si possa applicare alla separazione ciò che è previsto per il divorzio).

 

Se, ad esempio, sei comproprietario insieme al coniuge della casa coniugale e preferisci cedergli la tua metà piuttosto che pagare ogni mese il mantenimento, allora ti conviene fare il trasferimento nell’accordo di separazione. Ovviamente l’altro deve essere d’accordo.

 

Però, se il coniuge ha diritto agli alimenti, o ne avrà in futuro,dovrai versarglieli comunque.

 

Comunque puoi trasferire immobili anche per altri motivi. Questo è un modo per regolare gli assetti personali e patrimoniali tra te e il coniuge. L’importante è che il trasferimento sia in qualche modo legato alla separazione. Diversamente alcuni Tribunali potrebbero rifiutarti l’omologa.

 

Ma qual è la convenienza? Ovviamente il notevole risparmio economico!

 

Se stipuli un atto di compravendita dal Notaio, questo ti costerà qualche migliaio di Euro, tra tasse, imposte e parcella per il Notaio.

 

Se, invece, inserisci questo passaggio di proprietà nell’accordo di separazione o divorzio, dovrai pagare solo un’imposta in misura fissa di circa 1.000,00 €.

 

Senza considerare che, in questo modo, non dovrai più versare nulla al coniuge.

 

Hai capito che ti sto dicendo? Che con l’accordo di separazione o di divorzio puoi liberarti definitivamente dell’obbligo di mantenimento del coniuge! Sempre a patto che non si trovi nelle condizioni di poterti chiedere, né ora né in futuro, gli alimenti, il cui diritto è irrinunciabile!

 

Per quanto riguarda i figli, il cedergli la tua quota di casa non ti libera, però, dall’obbligo di mantenimento. Molti Tribunali, diversamente, potrebbero rifiutarti l’omologa e chiederti di fare delle modifiche all’accordo.

 

Potresti, però, ridurre l’importo dell’assegno che devi versargli, ovviamente giustificandolo con il fatto che gli hai già attribuito un immobile.

 

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dicembre 9th, 2009 |

Tags: casa coniugale, ricorso separazione, separazione consensuale




Come fare una separazione dei beni tra coniugi

comunione legale, separazione coniugi, separazione consensuale, separazione giudiziale 13 Comments »

501Caro lettore che segui questo blog e che, probabilmente, ti stai separando o stai pensando di farlo, quasi certamente tra i mille dubbi che ti angosciano e non ti fanno dormire la notte ce n’è anche uno che assilla molti: “cosa fare con i beni che ho in comune con il coniuge?”

Ebbene, questo post ti spiegherà cosa fare e cercherò di semplificarti la vita con poche ma essenziali informazioni.

Come ti ho già spiegato, tra le conseguenze della separazione c’è anche la cessazione della comunione dei beni.

Questo significa che dovete spartirvi i beni che facevano parte della comunione legale. Anche qui hai due possibilità: metterti d’accordo con il coniuge o iniziare una causa legale.

Inutile dirti che la prima soluzione è più veloce, economica e indolore.

Ma come si fa? Sono qui proprio per spiegartelo!

Anzitutto sappi che, come stabilito dall’art. 194 c.c. “La divisione dei beni della comunione legale si realizza ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo”. Quindi dovete dividere a metà sia debiti che crediti!

Partiamo dalla cosa più semplice da dividere, che poi è anche quella che, di solito, interessa di più: il denaro!

Dovrai ripartire il denaro esistente al momento dello scioglimento della comunione in parti uguali. Questo gruzzolo solitamente è costituito dal denaro risparmiato proveniente sia dall’attività lavorativa di uno o entrambi, sia dai frutti dei beni appartenenti ad uno dei due (ad es. dall’affitto di un appartamento di uno solo di voi).

Ti consiglio di conservare le prove di estratti conto, libretti bancari, contratti di affitto, per evitare che il denaro “sparisca”.

Adesso parliamo di beni mobili.

Come ti ho già spiegato, dato che non tutti i beni rientrano nella comunione, hai diritto a riprenderti ciò che era tuo per donazione o per eredità. Ovviamente devi avere le prove che queste cose siano solo tue, altrimenti si presume che siano di entrambi.

Attenzione: se questi beni mobili non si ritrovano più, perché, ad es., l’altro li ha fatti “furbamente” sparire, non preoccuparti! Infatti l’art. 196 c.c. ha pensato anche a questa ipotesi, prevedendo, in tal caso, che il coniuge e debba restituirti il loro valore in denaro.

Come ti avevo poi già accennato, dovrete fare gli opportuni rimborsi e restituzioni, come previsto dall’art. 192 c.c.

Per quanto riguarda i rimborsi, se hai usato una parte dei soldi comuni per scopi tuoi personali, estranei all’interesse della famiglia, dovrai rimetterli nel patrimonio comune.

C’è anche un’altra ipotesi di rimborso. Se hai assunto un’obbligazione eccedente l’ordinaria amministrazione dopo il matrimonio e senza il consenso dell’altro coniuge e poi non sei riuscito ad adempierla (e per questo i creditori hanno pignorato beni della comunione), sarai tenuto a rimborsare i soldi……

Potrai inoltre richiedere la restituzione dei soldi  che hai prelevato dal tuo patrimonio personale e usato per spese e investimenti del patrimonio comune.

Se seguirai queste semplici regole, potrai dividere i beni senza dover fare un giudizio di divisione. Se, invece, non troverai l’accordo, dovrai rivolgerti al giudice e fare una causa per divisione dei beni.

In questo caso, i vostri beni potrebbero anche essere venduti all’asta e il ricavato diviso!

Ti è tutto più chiaro?

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ottobre 24th, 2009 |

Tags: beni personali, comunione legale coniugi, divisione beni




Conosci anche tu gli effetti della riconciliazione dei coniugi separati!

alimenti, comunione legale, doveri coniugali, mantenimento, separazione coniugi 2 Comments »

arcob

 

Oggi voglio parlarti di un argomento allegro e positivo. Ti descriverò una situazione che comporterà la fine di tutti i problemi relativi all’assegnazione della casa, all’affido dei figli e alla corresponsione dell’assegno di mantenimento!

              

Ti parlerò della riconciliazione dei coniugi e dei suoi effetti: sì perché ogni cosa che fai ha delle conseguenze giuridiche.

 

Anzitutto, ti sei mai chiesto quando si può parlare di riconciliazione?

 

La Giurisprudenza ritiene che possa parlarsi di riconciliazione quando c’è una ripresa della vita coniugale in tutti i suoi aspetti. Quando vengono ripristinati tutti i doveri coniugali, e ricostruita la “comunione materiale e spirituale” che sta alla base del matrimonio.

 

Non basta, invece, che facciate un semplice tentativo o che facciate una vacanza insieme!

 

La riconciliazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

 

Potete realizzare una conciliazione espressa con un accordo scritto, in cui dichiarate di volere riprendere la normale vita matrimoniale e ripristinare tutti i doveri.

 

La conciliazione tacita si realizza, invece, nel momento in cui decidete di tornare insieme a tutti gli effetti. Ovviamente l’elemento “spia” di questa riconciliazione è sicuramente la ripresa della coabitazione.

 

Per quanto riguarda gli effetti propri della riconciliazione devi sapere che:

 

  • Nel caso in cui tu abbia in corso una causa di separazione giudiziale o consensuale, la riconciliazione comporterà l’abbandono della causa
  • Sicuramente sai che non puoi chiedere il divorzio prima che siano passati tre anni dalla separazione. Se tornate insieme questo termine si interrompe e il conteggio ricomincia da capo, ossia da un’eventuale nuova separazione
  •  Si ripristina la presunzione legale di paternità: il figlio nato entro i 180 giorni da quando siete tornati insieme si presume concepito durante il matrimonio
  • Ovviamente, cessa l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, visto che mancano i presupposti
  • Si ricostituisce la comunione legale dei coniugi: praticamente da ora in poi tutto ciò che comprerai sarà considerato di entrambi. Invece tutto quello che hai comprato da quando ti sei separato a quando siete tornati insieme sarà solo tuo!

 

Ora la cosa più saggia che potete fare è andare all’anagrafe e far annotare, a margine dell’atto di matrimonio, l’avvenuta riconciliazione.

 

Infatti devi sapere che la separazione dei coniugi viene annotata sull’atto di matrimonio. E’ una forma di pubblicità. Serve a far sapere a tutti che sei separato, soprattutto ai creditori. In questo modo, se dopo la separazione il coniuge contrae dei debiti, il creditore non potrà chiedere i soldi anche a te.

 

Ora ti faccio un esempio per capire l’importanza di questa annotazione.

 

 Ammettiamo che tu e il coniuge siate tornati insieme e che non abbiate fatto però annotare l’avvenuta riconciliazione ai margini dell’atto di matrimonio, come prescritto dagli artt. 63 e 69 del D.P.R. n. 396/00.

 

Quindi all’anagrafe risulta che siete separati e che non c’è tra voi comunione di beni.

 

Ora, se l’altro, dopo la riconciliazione, compra un immobile, questo ricadrà nella comunione di beni. Questo tuttavia vale solo per quanto riguarda i rapporti tra voi.

 

Se successivamente, però, lo vende a tua insaputa (non potrebbe farlo, visto che siete comproprietari per effetto della ricostituita comunione) a chi lo compra risulterà l’unico proprietario, perché dall’atto di matrimonio risulta separato.

 

Di conseguenza non potrai far annullare la vendita!

 

Quindi, se è tua intenzione fare acquisti o se vuole farli l’altro e vi siete appena riconciliati, fai annotare la riconciliazione ai margini dell’atto di matrimonio all’anagrafe, o rischi di non poterti opporre ad un’eventuale e successiva vendita fatta a tua insaputa!

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luglio 23rd, 2009 |

Tags: alimenti, comunione legale coniugi, doveri coniugali, mantenimento, riconciliazione, separazione




Ecco quali beni non entrano nella comunione legale!

comunione legale 75 Comments »

chiave

 

Come certamente saprai, non tutti i beni entrano nella comunione legale dei coniugi.

 

Infatti, l’art. 179 c.c. fa un elenco di beni che sono e rimangono solo tuoi, anche se ti sposi.

Vediamo ora quali sono:

 

a)      I beni di cui eri proprietario prima del matrimonio

 

Questo vale anche se su questi beni non hai il diritto di proprietà ma un diritto reale di godimento, come l’usufrutto. L’ipotesi più frequente è quella in cui sei proprietario di una casa. In questo caso l’immobile è tuo e rimarrà tuo, anche se hai scelto la comunione dei beni.

 

b)      I beni che ti sono stati donati o che hai ereditato dopo il matrimonio

 

A meno che nell’atto di donazione o nel testamento non venga specificato che questi beni entrano nella comunione. Tieni presente che rimangono solo tue anche tutte le cose che hai acquistato con il denaro che ti ha regalatoun’altra persona (come, ad es., un genitore).

 

c)      I beni che sono di uso strettamente personale

 

Fanno parte di questa categoria soltanto quelle cose che in effetti, usi soltanto tu o che possono essere utilizzati solo da te per loro natura. Pensa a pellicce, gioielli ma anche ad un’automobile, se la usi solo tu.

 

d)      I beni che usi per esercitare la tua professione

 

Per professione non devi intendere ogni genere di attività. Se però sei un lavoratore autonomo o un dipendente che si è comprato un pc per svolgere una parte del lavoro a casa, allora quel pc sarà tuo e basta!

 

Se invece sei un imprenditore, allora devi fare una distinzione: se gestite insieme l’azienda e l’avete fondata dopo il matrimonio, allora questa farà parte della comunione. Se la gestite insieme ma prima delle nozze apparteneva solo a te, allora cadranno in comunione solo gli utili e gli incrementi.

 

e)      I beni che hai ricevuto come risarcimento danni o come pensione di invalidità lavorativa

 

Questo vale sia che ti sia stato risarcito un danno personale che materiale. Ammettiamo che tu abbia avuto un piccolo incidente con l’auto e che l’assicurazione ti abbia risarcito dei danni subiti dall’auto e di quelli subiti da te personalmente (es. colpo di frusta). Bene, questi soldi sono solo tuoi!

 

Rientra nella comunione dei beni, invece, l’assegno per l’accompagno(l’indennità di accompagnamento ex L. 11.2.1980 n.18). questo perché la finalità dell’assegno è incoraggiare la famiglia a prendersi cura di te.

 

f)       I beni che hai acquistato utilizzando i soldi della vendita dei tuoi beni personali

 

Attenzione! Questo vale solo se nell’atto pubblico dichiariespressamente che il bene è acquistato con i tuoi soldie l’altro coniuge dichiara che conosce la provenienza dei soldi. Se non fai così il bene ricadrà nella comunione legale. E ricordati che la partecipazione del coniuge è necessaria!

 

 

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giugno 1st, 2009 |

Tags: beni personali, comunione legale coniugi




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