Cme ti ho già accennato nel mio report gratuito , con l’accordo di separazione puoi (e devi) regolare molti aspetti personali e patrimoniali. La legge ti dà addirittura la possibilità di realizzare passaggi di proprietà tra coniugi o tra coniugi e figli. Questa ipotesi è molto conveniente, capirai perché tra poche righe.
L’ accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto, inserito nel verbale d’ udienza di separazione o divorzio, vale come atto pubblico (art. 2699 c.c.). E’ come l’atto redatto dal Notaio.
Se in questo accordo inserisci un passaggio di proprietà, una volta che hai ottenuto l’omologa dell’accordo dal Tribunale, che lo rende efficace, l’atto sarà titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Con il trasferimento immobiliare puoi estinguere in una sola volta l’obbligo di mantenimento al coniuge. Tale facoltà ti è concessa dall’art. 5 L. 88/1970 (legge sul divorzio) che è applicabile sia alle separazioni che ai divorzi (anche se questa non è l’opinione di tutti, perchè alcuni pensano che non si possa applicare alla separazione ciò che è previsto per il divorzio).
Se, ad esempio, sei comproprietario insieme al coniuge della casa coniugale e preferisci cedergli la tua metà piuttosto che pagare ogni mese il mantenimento, allora ti conviene fare il trasferimento nell’accordo di separazione. Ovviamente l’altro deve essere d’accordo.
Però, se il coniuge ha diritto agli alimenti, o ne avrà in futuro,dovrai versarglieli comunque.
Comunque puoi trasferire immobili anche per altri motivi. Questo è un modo per regolare gli assetti personali e patrimoniali tra te e il coniuge. L’importante è che il trasferimento sia in qualche modo legato alla separazione. Diversamente alcuni Tribunali potrebbero rifiutarti l’omologa.
Ma qual è la convenienza? Ovviamente il notevole risparmio economico!
Se stipuli un atto di compravendita dal Notaio, questo ti costerà qualche migliaio di Euro, tra tasse, imposte e parcella per il Notaio.
Se, invece, inserisci questo passaggio di proprietà nell’accordo di separazione o divorzio, dovrai pagare solo un’imposta in misura fissa di circa 1.000,00 €.
Senza considerare che, in questo modo, non dovrai più versare nulla al coniuge.
Hai capito che ti sto dicendo? Che con l’accordo di separazione o di divorzio puoi liberarti definitivamente dell’obbligo di mantenimento del coniuge! Sempre a patto che non si trovi nelle condizioni di poterti chiedere, né ora né in futuro, gli alimenti, il cui diritto è irrinunciabile!
Per quanto riguarda i figli, il cedergli la tua quota di casa non ti libera, però, dall’obbligo di mantenimento. Molti Tribunali, diversamente, potrebbero rifiutarti l’omologa e chiederti di fare delle modifiche all’accordo.
Potresti, però, ridurre l’importo dell’assegno che devi versargli, ovviamente giustificandolo con il fatto che gli hai già attribuito un immobile.
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Tags: casa coniugale, ricorso separazione, separazione consensuale

marzo 18th, 2010 at 17:41
Noto che le informazioni su una separazione consensuale senza figli e senza proprietà sono alquanto scarse. Potrei avere più notizie in merito?
grazie
Francesco
giugno 12th, 2010 at 09:39
vorrei saper (se possibile) qualche informazione su la casa di proprieta’ di entrambi comprata prima del matrimonio, cioe: mia moglie vuole che le ceda la mia parte di proprieta’ e in piu’ vuole gli alimenti dei figli(ne abbiamo due)una di diciott’anni una di dodici anni) in piu’ lei lavora e prende quanto me al mese.
In una separazione consensuale la mia proprosta e’: gli cedo la mia parte di casa ma lei deve non volere gli alimenti per i figli
luglio 12th, 2010 at 10:15
Per luca:
scusa il ritanrdo con cui ti rispondo ma devo dare la precedenza ai clienti. Per quanto riguarda la casa ti dico subito che va divisa secondo i rispettivi diritti di proprietà. Per quanto riguarda le pretese di sua moglie mi sembrano un pò eccessive. Da ciò che mi dici a tua moglie non spetta il mantenimento perchè guadagna quanto te. La casa verrà assegnata a chi andranno i figli per cui per dividerla dovrai aspettare che i figli siano autonomi. In sede di separazione puoi attribuire la casa coniugale ai figli a titolo di mantenimento ma questo non avrà un effetto totalmente preclusivo come lo avrebbe attribuire la casa a tua moglie a titolo di mantenimento. Questo significa che nel caso in cui le condizioni del genitore affidatario si modifichino in peggio o aumentino le necessità dei figli tu dovrai comunque contribuire al loro mantenimento. Bisognerebbe poi vedere quale sia la sorte delle spese straordinarie. Dovrei fare uno studio più approfondito e ricerche giuridiche supportante da sentenze. Se vuoi una risposta esaustiva in poco tempo compila il modulo che trovi su http://www.questioni-coniugali.com/consulenza-legale-on-line
Ciao!!
ottobre 29th, 2010 at 11:01
dove abita mia sorella 3 palazzi (condominii) sono coinvolti in una causa che dura da 10 anni per risarcimento danni per infiltrazioni di aqcua.All’epoca nella causa oltre al marito c’era anche il mome di mia sorella essendo propietaria al 50%della casa .ora mia sorella è anche propietaria di una casetta solo a lei intestata avendo fatto separazione dei beni nel 2004.(la causa inizia nel 2000).Ora lei si sta separando legalmente da suo marito in caso di risarcimento danni dal condomino(che avverrà sicuramente)come può tutelare la sua casa ,bene personale?.inoltre con accordo con il marito per eventuali debiti lei gli lascia la sua metàdell’altro appartamento dove vivevano insieme.come ci si può tutelare dal creditore che certamente chiederà il pagamento solidale?
gennaio 15th, 2011 at 20:13
Per anna 10:
potrebbe fare una vendita fittizia…..ovviamente con passaggio di soldi. Ma se vuoi maggiori informazioni contattami sul form della consulenza legale on line.
giugno 29th, 2011 at 13:46
Buongiorno, io ho un piccolo appartamento in comunione con mio marito. Siccome dovrebbe venire intestato tutto a me, anzichè farmi lui una donazione , sarebbe piu’ conveniente inserirlo nell’assegnazione di una separazione consensuale? Se un giorno dovessimo tornare assieme, l’appartamento tornerebbe in comunione o no? Grazie mole per la consulenza. Mara
agosto 29th, 2011 at 11:17
Buongiorno,
il mio compagno si sta separando consensualmente dalla moglie. La casa è intestata solamente a nome del mio compagno e sono sposati in separazione di beni. Hanno due figli di 18 e 13 anni. Sarebbe possibile nella richiesta di separazione consensuale chiedere già l’attribuzione della casa ai figli anche se uno è minorenne? In caso contrario, se la domanda non venisse fatta al momento della separazione, sarebbe poi possibile aggiungere questa richiesta al momento del divorzio, periodo durante il quale il figlio minore avrebbe ormai raggiunto la maggiore età (considerando le tempistiche italiane)?
Grazie
agosto 29th, 2011 at 13:59
Buongiorno,
il mio compagno si sta separando dalla moglie. Credo opteranno per una consensuale per risparmiare denaro. La mia domanda è però relativa alla casa coniugale, intestata solamente a lui, acquistata prima del matrimonio (e comunque loro sono in divisione di beni). E’ possibile intestare la casa ai figli durante la separazione consensuale anche se uno dei due è minorenne? E soprattutto, intestando la casa ai figli, ma mantenendone l’usufrutto, lui rischia comunque che gli portino via la casa dal momento che ha un processo in corso, non ancora concluso, per omicidio colposo e per il quale deve ancora risarcire la famiglia della defunta? L’incidente è avvenuto in ambito lavorativo, lui non è l’unico responsabile dell’accaduto ma c’era anche un suo collega, e la signora aveva più di 80 anni.