
Come certamente saprai, non tutti i beni entrano nella comunione legale dei coniugi.
Infatti, l’art. 179 c.c. fa un elenco di beni che sono e rimangono solo tuoi, anche se ti sposi.
Vediamo ora quali sono:
a) I beni di cui eri proprietario prima del matrimonio
Questo vale anche se su questi beni non hai il diritto di proprietà ma un diritto reale di godimento, come l’usufrutto. L’ipotesi più frequente è quella in cui sei proprietario di una casa. In questo caso l’immobile è tuo e rimarrà tuo, anche se hai scelto la comunione dei beni.
b) I beni che ti sono stati donati o che hai ereditato dopo il matrimonio
A meno che nell’atto di donazione o nel testamento non venga specificato che questi beni entrano nella comunione. Tieni presente che rimangono solo tue anche tutte le cose che hai acquistato con il denaro che ti ha regalatoun’altra persona (come, ad es., un genitore).
c) I beni che sono di uso strettamente personale
Fanno parte di questa categoria soltanto quelle cose che in effetti, usi soltanto tu o che possono essere utilizzati solo da te per loro natura. Pensa a pellicce, gioielli ma anche ad un’automobile, se la usi solo tu.
d) I beni che usi per esercitare la tua professione
Per professione non devi intendere ogni genere di attività. Se però sei un lavoratore autonomo o un dipendente che si è comprato un pc per svolgere una parte del lavoro a casa, allora quel pc sarà tuo e basta!
Se invece sei un imprenditore, allora devi fare una distinzione: se gestite insieme l’azienda e l’avete fondata dopo il matrimonio, allora questa farà parte della comunione. Se la gestite insieme ma prima delle nozze apparteneva solo a te, allora cadranno in comunione solo gli utili e gli incrementi.
e) I beni che hai ricevuto come risarcimento danni o come pensione di invalidità lavorativa
Questo vale sia che ti sia stato risarcito un danno personale che materiale. Ammettiamo che tu abbia avuto un piccolo incidente con l’auto e che l’assicurazione ti abbia risarcito dei danni subiti dall’auto e di quelli subiti da te personalmente (es. colpo di frusta). Bene, questi soldi sono solo tuoi!
Rientra nella comunione dei beni, invece, l’assegno per l’accompagno(l’indennità di accompagnamento ex L. 11.2.1980 n.18). questo perché la finalità dell’assegno è incoraggiare la famiglia a prendersi cura di te.
f) I beni che hai acquistato utilizzando i soldi della vendita dei tuoi beni personali
Attenzione! Questo vale solo se nell’atto pubblico dichiariespressamente che il bene è acquistato con i tuoi soldie l’altro coniuge dichiara che conosce la provenienza dei soldi. Se non fai così il bene ricadrà nella comunione legale. E ricordati che la partecipazione del coniuge è necessaria!
Puoi votare l'articolo anche qui, gli articoli precedenti qui.

giugno 1st, 2009 at 23:39
Complimenti, Simona! Non solo per il post, molto semplice e schematico, proprio quello che ci vuole per comunicare al meglio. M anche per tutto il lavoro di preparazione del blog che hai fatto in queste ultime settimane.
Alla fine, come vedi, la professionalità è un’altra cosa.
A presto.
giugno 4th, 2009 at 19:23
da best. Keep it going! Thank you
giugno 11th, 2009 at 18:51
Una domanda in merito hai beni,nel mio caso mi sono separato maggio 08 la casa e stata affidata alla ex
moglie per via della bambina ,questo appartamento io lo comprai prima del matrimonio tutto fatturato dimostrabile inoltre aprii un mutuo di 15 anni ha mio nome sempre prima del matrimonio,sei mesi dopo sposati feci l’atto notarile e la mia ex partecipò firmando l’atto ora risulta proprietaria al 50% avevamo la
comunione dei beni ora dopo 19 anni ci siamo separati come va diviso questo alloggio ??
Se potete rispondere ha questa domanda vi ringrazio anticipatamente grazie !!!!
giugno 11th, 2009 at 21:59
Per zio.naino
Così su due piedi ti dico che l’appartamento andrà diviso a metà.
Quello che vale è l’atto successivo.
L’atto che hai fatto è di compravendita o è una donazione?
Il mutuo era a nome di entrambi? Tua moglie lavorava?
Comunque finchè tua figlia non diventa indipendente economicamente o non va all’univesità l’appartamento rimane a lei.
Ciao!
giugno 13th, 2009 at 02:06
Hi, very nice post. I have been wonder’n bout this issue,so thanks for posting
novembre 3rd, 2009 at 10:12
Buongiorno,
una domanda in merito alla comunione dei beni.
Fra due anni mi sposo e con la mia futura moglie abbiamo deciso di fare la comunione dei beni.
Lavoriamo entrambi e quest’anno mi accingo da solo a comprare casa, dove andremo ad abitare, dando un anticipo del 50% del valore e per la rimanente metà ho due possibilità:
1) fare un mutuo e pagare mensilmente la rata
2) farmi prestare i soldi da mio padre e pagare mensilmente il prestito
Non ho ancora deciso l’opzione.
La casa comprata prima del matrimonio ma pagata, per metà, durante il matrimonio di chi è?
La proprietà della casa dipende dall’opzione scelta?
novembre 4th, 2009 at 09:26
…… dimenticavo ….. E nel caso di vendita della casa durante il matrimonio, magari per acquistarne un’altra, il ricavato di chi è?
novembre 15th, 2009 at 22:54
Per Gianni:
Le conseguenze non dipendono dall’opzione scelta. Comunque, se si fa prestare i soldi da suo padre non paga gli interessi e, di fatto, il prestito non risulta. La casa sarebbe comunque la sua, però sua moglie, in caso di separazione, potrebbe chiedere la restituzione dei soldi pagati di tasca sua per quella metà di mutuo che pagate durante il matrimonio.
Se vendete la casa e nell’atto di acquisto della nuova casa specificate che i soldi provengono da una casa di sua proprietà la casa è comunque sua. Il ricavato della vendita, invece, se non comprate un’altra casa, è solo suo. Se però al momento della separazione ne è stato risparmiato una parte allora questo risparmio cadrà in comunione. Lega il mio post sui beni personali, le chiarirà dei dubbi.
gennaio 25th, 2010 at 09:36
Una domanda: in caso di comunione dei beni i risparmi di ognuno dei due al momento del matrimonio entrano nella comunione o rimangono di proprietà dell’individuo ? E se quello che ho i risparmi poi non lavorasse più, l’altro è tenuto a mantenerlo e, nel caso di separazione, a corrispondere un assegno di mantenimento ?
Grazie
febbraio 11th, 2010 at 19:23
Per Francesca:
in teoria ciò che è tuo prima del matrimonio rimane tuo anche dopo anche se siete in comunione dei beni. Tuttavia non ho capito se avete messo in comune i risparmi e ora li rivuoi. Comunque in caso uno dei due smettesse di lavorare senza sua colpa l’altro è tenuto a mantenerlo e in caso di separazione a versargli l’assegno ma non è detto che sia per sempre. Se ha smesso d apoco di lavorare l’assegno potrebbe essere solo temporaneo. Certo è che se i risparmi sono notevoli l’altro potrebbe opporsi. Ho però pochi elementi per rispondere.
febbraio 18th, 2010 at 22:30
Vorrei sapere questo: mio marito è un farmacista titolare e sta per acquistare il locale dove si trova la sua farmacia. Siamo in comunione dei beni. Quel locale sarà soltanto suo?Cioè rientra nei beni che servono per la professione?
Grazie
febbraio 18th, 2010 at 22:32
Per Laura:
sì, rientra trai beni che non fanno parte della comunione perchè servono per l’esercizio della professione.
febbraio 28th, 2010 at 20:37
dopo sposati ho dato un terreno di mia proprieta ad una impresa di costruzioni ed in cambio ho ricevuto due appartamenti ed una villeta a due piani,uno di detti apartamento l’abbiamo venduto, con il ricavato abbiamo comprato un suv che usa mio marito,lui ha chiesto la sepazione,e a suo dire dovremo dividere il tutto a metà, abbiamo una bambina di tre anni,io non lavoro,lui ha uno stipendio di 1.500 euro.cosa mi spetterebbe in caso di sepazione?
marzo 4th, 2010 at 10:40
Salve Simona,
Le chiedo aiuto sulla seguente questione: mi sto separando da mia moglie. Lei non lavora da prima che ci sposassimo. Insomma finora ho mantenuto tutto io. Inoltre le ho prestato anche dei soldi che non ho mai avuti restituiti.
Nel momento che ci siamo separati lei ha preteso che lasciassi la casa, cosa che ho fatto con enorme disagio essendo stato ospitato dai miei genitori per 3 mesi, finche non ho trovato un’altra sistemazione in affitto. Ed è qui il punto: sto pagando l’affitto per l’appartamento che occupo io e l’affitto della casa che occupa mia moglie. Io guadagno 1200 euro circa, lei me ne chiede 450, e non abbiamo figli. Non mi sembra giusto, o almeno non m i sembra giusto doverle dare questi soldi a tempo indeterminato.
Inoltre dei beni immobili in comune le ho lasciato quasi tutto, pur di venirle incontro.
Le ho proposto la separazione consensuale e 430 euro al mese con la premessa che deve cercare un lavoro entro sei mesi. Lei è laureata e ha fatto diversi master, corsi, etc.
Io pago un affitto di 450 euro e non potrei continuare per molto tempo a versarle questa cifra ogni mese.
La ringrazio anticipatamente
Francesco Ficco
marzo 9th, 2010 at 15:38
Gentile Simona,
avrei da sottoporLe un quesito. Io e mio marito siamo sposati in comunione de beni dal 2004. I primi 3 anni abbiamo vissuto nella casa di sua esclusiva proprietà, poi con la nascita di una bimba, l’abbiamo venduta per comprarne una più grande. La data del rogito è dell’anno scorso. La casa è intestata ad entrambi come pure il mutuo. Io sto iniziando ora la libera professione e finora non ho contribuito molto nel pagamento del suddetto mutuo. Oggi ci stiamo separando e lui pretende che vendendo la casa e acquistandone due, la “mia” venga intestata alla bambina, in considerazione del fatto che i proventi della vendita della sua casa sono serviti per l’acquisto di questa e che in questi 10 anni insieme è sempre stato lui a portare a casa la maggior parte del reddito. Ha ragione?
marzo 12th, 2010 at 11:00
Ho fatto un piccolo testamento a favore di mia zia materna, moglie del fratello di mia madre ora deceduto, e dei sui 2 figli (cugini in 1′ grado per me). Ora uno di questo si è separato solo di fatto ma non vuole assolutamente divorziare; in caso gli succedesse qualcosa quanto da me disposto a suo favore andrebbe alla moglie??.
Faccio presente che non sono sposata, non ho figli, ho i genitori ed il testamento l’ho fatto nell’eventualitaà dovessi rimanere sola.
marzo 16th, 2010 at 23:28
Per cetrina:
siete in comunione o in separazione dei beni? Dall’atto di permuta del terreno in appartamenti del notaio è stato specificato che il bene era solo suo? E quando avete venduto l’appartamento questo risultava intestato solo a lei? Non credo dobbiate dividere tutto a metà ma per dirlo dovrei vedere gli atti notarili. Per sapere se le spetta il mantenimento devo prima sapere se questi beni possono considerarsi della comunione o meno. Comunque l’assegno per la piccola le spetta comunque e così anche un contributo da parte di suo marito per le spese straordinarie della bambina.
marzo 21st, 2010 at 13:26
Per francesco ficco:
Non ho capito bene se vi siete già legalmente separati o se avete fatto una separazione solo di fatto. Se vi siete già legalmente separati e avete deciso consesualmente le condizioni indicate, potrete modificarle solo se sopravvengono delle modifiche alle condizioni economiche di uno o enntrambi. Se non vi siete già separati allora siette ancora in tempo a decidere le condizioni di separazione alle condizioni che mi hai descrito, con pagamento solo temporaneo dell’assegno, purchè siate d’accordo. Infatti se non trovate un punto d’incontro dovrete fare una giudiziale. In questo caso, alla prima udienza, il Giudice stabilirà a chi va la casa coniugale, chi deve pagarla e l’eventuale mantenimento da dare a sua moglie. Come vede rispondere così, senza conoscere la situazione, è piuttosto difficile.
Comunque se non ci sono figli per la casa coniugale dovete accordarvi tra di voi, perchè il Giudice non può decidere sulla casa coniugale in mancanza di figli. Sostanzialmente se siete solo voi due potete accordarvi come volete e il Giudice non si opporrà. Chiedete se nel Tribunale in cui dovete separarvi è possibile fare una separazione consensuale senza avvocato. Se è possibile e trovate un accordo contattatemi via e-mail, posso prepararvi io il ricorso.
marzo 21st, 2010 at 13:40
Per Mami:
Per poterle rispondere dovrei sapere se dal rogito notarile risulta che i soldi provenivano dalla casa di suo marito oppure no. Perchè in questo caso è in comunione di beni solo la parte che residua tolti i soldi che provenivano dall’acquisto della casa di suo marito. Se invece non risulta niente la casa è in comunione dei beni ma in sede di divisione dei beni lui può pretendere la restituzione dei soldi impiegati per l’acquisto della casa ma nonche venga messa a nome della bambina. Legga il post sulla divisione dei beni tra coniugi http://www.questioni-coniugali.com/2009/10/24/come-fare-una-separazione-dei-beni-tra-coniugi/.
Comunque potrebbe anche mettercela riservandosi l’usufrutto.
marzo 21st, 2010 at 19:36
Per chiara:
Sappi che l’eredità non entra nella comunione dei beni per cui anche se non è separato o divorziato la moglie non avrà diritti sull’eredità. Se invece lui dovesse morire lei avrebbe diritto ad ereditare quanto è di proprietà del marito se non sono neanche separati. Se sono separati ma non divorziati il coniuge conserva il diritto all’eredità come il coniuge non separato, a patto che non gli sia stata addebitata la separazione. Se gli è stata addebitata la separazione ha diritto ad un assegno vitalizio se al momento della morte percepiva gli alimenti. Se sono divorziati e il coniuge percepiva un assegno di mantenimento e versa in uno stato di bisogno, allora avrà diritto ad un assegno a carico dell’eredità su decisione del Tribunale.
marzo 22nd, 2010 at 09:35
Simona, grazie per la risposta.
Ciao, chiara.
marzo 26th, 2010 at 12:44
Gentile Simona,
vorrei sottoporti la seguente questione: sto per comprare un appartamento nel quale andrò a convivere con la mia ragazza con cui ho intenzione di sposarmi entro 2 anni. L’immobile verrebbe pagato per il 66% con dei soldi che mi regala mio padre (passando da un c/c cointestato tra me e lui) e per il rimanente 34% con un mutuo intestato a me e alla mia fidanzata che pagheremmo alla pari. All’atto del rogito sarebbe di comune accordo intestare l’appartamento per il 83% a me e per il 17% alla ragazza in base ai soldi usati per pagarlo compresi quelli del mutuo decennale. Per il matrimonio è già stato concordato che verrà fatta la separazione dei beni, anche perchè lei ha una professione in proprio ed è titolare di partita iva. Ora, volevo sapere nel caso qualcosa andasse storto (ad esempio divisione della coppia o problemi finaziari suoi) a chi rimarrebbe l’appartamento? E nel caso di un figlio dopo il matrimonio? Se mio padre mi facesse una donazione vera e propria del 66% cambierebbe qualcosa?
Spero di essere stato chiato e Ti ringrazio anticipatamente!
aprile 2nd, 2010 at 19:23
Per Teti:
se comprate la casa prima del matrimonio ognuno ne conserva la proprietà esclusiva e, comunque, nel vostro caso la casa non entrerebbe in comunione dei beni nemmeno se lacompraste dopo il matrimonio visto che avete intenzione di fare la divisione dei beni fin dall’atto di celebrazione del matrimonio. In tal caso il fatto che suo padre compaia nell’atto di acquisto specificando che le dona i soldi per l’appartamento, non ha rilevanza, visto che comprate prima delle nozze e avete già deciso la divisione dell’immobile. Cambierebbe se foste in comunione dei beni e vi desse i soldi dopo le nozze, o se vi desse il denaro per comprarvi la casa con il patto che vi sposiate, ma qui il discorso da fare sarebbe un pò lungo….e visto che non è il tuo caso, lasciamo stare.
Però se vi separate e avete dei figli, non c’è titolo di proprietà che tenga: anche se la casa fosse totalmente sua, se sua moglie fosse l’affidataria dei figli, la casa rimarrebbe a lei. Se invece vi separate senza figli, allora dovete decidere voi come fare per dividervi la casa. Il Giudice infatti non potrebbe pronuciarsi su a chi affidarla in assenza di figli.
aprile 7th, 2010 at 01:55
Pregiatissima Dott.Simona Antonelli,
ho un quesito non facile da risolvere con l’avvio della separazione”consensuale”.
Ho una figlia di anni 9 ed avendo una casa di cui sto pagando il mutuo(trentennale)solo ed esclusivamente io (mutuo intestato al 100% a me),ed avendo la comunione dei beni e l’abitazione intestata ad entrambi, le domande verso la sentenza di separazione sono varie nonostante lei non lavori e non abbia nessun reddito:
1.fiscalmente l’abitazione-mutuo posso dichiararla sul mod.730 tutta io come sempre ho fatto per il recupero degli interessi
2.il mutuo lo devo pagare sempre e solo io (la rata mensile interamente io fino al 2026?) o si accolla in parte decurtandolo dall’assegno di mantenimento?
3.personalmente io sarò sempre intestatario di mutuo prima casa e posso avere un domicilio fiscale diverso,quali sono le differenze?
4.si può attuare consensualemente la coabitazione,ossia la residenza presso la medesima abitazione oppure non abitarci ed avere un domicilio fiscale perchè legata ad un mutuo prima casa per avere gli effetti del recupero sugli interessi durante la dichiarazione dei redditi?
Grato di una risposta ringrazio anticipatamente inviando i Migliori Saluti.
aprile 11th, 2010 at 23:04
Per Domenico:
sì, puoi detrarrre gli interessi del mutuo durante la separazione finchè almeno un parente (cioè il coniuge) ci vive e anche dopo il divorzio se nella casa ci vivono i tuoi figli. Se vuoi saperne di più sulle questioni del mantenimento contattami per una consulenza on-line http://www.questioni-coniugali.com/consulenza-legale-on-line/. Per le questioni più fiscali ti consiglio di rivolgerti ad un commercialista. Ciao!
aprile 26th, 2010 at 11:33
Ciao Simona e complimenti per il sito.
Un marito, esclusivo proprietario di un immobile pervenutogli per donazione dai suoi genitori, vende per questioni di opportunità alla moglie (coniugi in comunione dei beni) l’intera proprietà di un immobile.
Ora, a distanza di anni, si vogliono separare e la moglie non ha intenzione di cedere l’immobile che pure era del marito.
Cosa fare? Si può considerare l’immobile in comproprietà al 50%?
Ti ringrazio e ti Saluto.
aprile 26th, 2010 at 16:34
Per Vincenzo:
per risponderti dovrei vedere cosa c’è scritto nell’atto di compravendita che avete firmato dal notaio, se avete inteso escludere il bene dalla comunione, se c’è in effetti stato un passaggio di soldi ecc. Forse se non avete inteso escludere il bene dalla comunione questo potrebbe considerarsi al 50 % ma per rispondere dovrei vedere l’atto. Se vuole può chiedermi una consulenza legale su ww.questioni-coniugali.com/consulenza-legale-on-line/ e mandarmi via email o via fax al numero che le darò il contratto di compravendita firmato dal notaio.
aprile 27th, 2010 at 15:14
Ciao Simona ti ringrazio per la rapida risposta.
Nell’atto pubblico di compravendita non c’è scritto nulla in merito alla comunione e/o all’inclusione dell’immobile nella comunione tra i coniugi. Per quanto riguarda il prezzo fissato in Euro XXXXXX,YY, sull’atto, molto scarno per la verità, è scritto che “il venditore dichiara di averlo ricevuto” in data anteriore a quello di stipula. Quindi non c’è stato passaggio di soldi davanti al notaio.
giugno 1st, 2010 at 09:57
Cara Simona, ti pongo questo quesito:
prima di sposarci, la mia ex moglie mi ha dato a più riprese dei soldi come contributo per le spese matrimoniali, tra le quali l’acquisto di una casa a me intestata.
Il matrimonio è naufragato dopo soli tre mesi e adesso, dopo 3 anni, possiamo divorziare.
Lei vorrebbe che le restituissi i soldi che a suo tempo mi aveva dato (parliamo di 4-6 anni fa) sostenendo che, soprattutto parlando della casa, siccome il bene è rimasto a me, è giusto che le restituisca i soldi.
Io sono di parere contrario (ha delle colpe gravi ed oggettive sulla fine del matrimonio) e ho letto, sul codice civile, che per quanto riguarda le donazioni, soprattutto in campo matrimoniale, avrei buone possibilità di avere ragione.
Faccio presente che delle spese citate ha delle generiche ricevute di versamento che non specificano con precisione il motivo del passaggio di denaro.
Che mi dici?
giugno 12th, 2010 at 09:52
Una domanda in merito hai beni,abbiamo una casa comprata prima del matrimonio tutto fatturato dimostrabile abbiamo ora l’atto ora risulta proprietaria al 70% lei e il 30% io , abbiamo la
comunione dei beni ora dopo 19 anni ci stiamo separando come va diviso questo alloggio ??
Se potete rispondere ha questa domanda vi ringrazio anticipatamente grazie !!!!
giugno 25th, 2010 at 16:24
Carissima Simona ti chiedo un parere su un aspetto di carattere patrimoniale.
Ho in corso - da circa un anno- una separazione giudiziale - e ho deciso di acquistare un immobile con l’ aiuto economico dei miei genitori. Per avere la piena disponibilità dell’immobile è sufficiente dichiarare nell’atto notarile la provenienza dei soldi, oppure bisogna fare altro ?
giugno 26th, 2010 at 19:02
Per Michele:
Ciao e scusa il ritardo ma ho molte consulenze da fare in questo periodo.
Non so se può parlarsi di donazioni, visto che ci sono delle ricevute di versamento che fanno pensare più a dei prestiti che a delle donazioni.
Inoltre in base all’art. 192 comma 2 del c.c. ciascuno dei coniugio può chiedere la restituzione delle somme prelevate dal conto personale e usate per il patrimonio comune. Ora non so se questa norma sia applicabile anche al vostro caso, visto che addirittura la casa è solo tua ma comunque la questione non è così semplice. Ti dico che di recente ho fatto una transazione tra due coniugi per un caso simile e lui ha versato a lei dei soldi (anche se meno di quelli che chiedeva, in virtù dell’accordo). Però dovrei vedere le ricevute, capire per quali spese teìi ha dato i soldi e quanti soldi ti ha dato per la casa. Il fatto che lei abbia delle responsabilità per la fine del matrimonio non conta ai fini della restituzione del denaro. Se vuoi che studi meglio il caso e ti dia una risposta certa contattami su http://www.questioni-coniugali.com/consulenza-legale-on-line. Descrivi la situazione in modo dettagliato specificando quanto ti ha dato e fammi avere una copia dell’atto di acquisto della casa anche per email. A presto!
luglio 12th, 2010 at 10:28
Per Pietro:
se risulta come donazione non rientra nella comunione dei beni in caso diverso stai attento perchè la comunione dei beni tra te e tua moglie non si è ancora sciolta (ovviamente il problema non siussiste se siete in separazione dei beni. Se vuoi maggiori spiegazioni e/o chiarimenti compila il modulo che trovi su http://www.questioni-coniugali.com/consulenza-legale-on-line